Sentenza n. 11423/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto n°48703 del 03.12.2024 Del Ministero Istruzione e del Merito, nella parte in cui dispone che, 1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Cannizzaro Francesca Domenica nata il 13/05/1977 a Taurianova (RC) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 02/07/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 35503 del 21/12/2022, come citata in premessa, è rigettata. - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del riconoscimento in Italia di un titolo formativo spagnolo per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva negato il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno in Italia, dell'attestato denominato "Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della rinuncia della ricorrente.
La decisione
La ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Il TAR ha preso atto della rinuncia e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto ministeriale né la questione del riconoscimento del titolo estero. Le spese di lite sono state compensate, anche in ragione dell'esito in rito e del contrasto giurisprudenziale esistente nella materia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La ricorrente dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. di rinunciare al ricorso.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata, costituisce il presupposto per la definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
sussistendo i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente depositata e notificata ai sensi dell'art. 84 c.p.a., ove sussistano i relativi presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame del merito della domanda di annullamento.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate dal giudice in relazione all'esito in rito e alle peculiarità della controversia, compreso l'eventuale contrasto giurisprudenziale sulla materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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