Ordinanza n. 1145/2026 - Firenze, Sezione 2
per l’ottemperanza - alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, sentenza n. 646/2025 pubblicata il 21 febbraio 2025 nella causa RG n. 9525/2024 Repertorio N. 1139/2025 del 21 febbraio 2025, con cui è stato accolto il ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. depositato il 13 agosto 2024 dalla Sig.ra Deng Shujan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Firenze n. 646/2025, pubblicata il 21 febbraio 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, che aveva accolto il ricorso civile da lei proposto. Il TAR rileva tuttavia che l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario è subordinata, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., al loro passaggio in giudicato. Poiché nel fascicolo non risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell'azione, il Collegio dispone l'acquisizione della relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ponendo a carico della parte ricorrente l'obbligo di acquisire e depositare, entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una certificazione o altra documentazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Firenze che dimostri il passaggio in giudicato della sentenza n. 646/2025 e la data in cui tale effetto si è prodotto. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
L'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario presuppone l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse.
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può riguardare una sentenza del giudice ordinario soltanto quando essa sia divenuta definitiva; il ricorrente deve dimostrare tale presupposto processuale.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo contro una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia civile.
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invoca una sentenza del giudice ordinario deve fornire la prova documentale del suo passaggio in giudicato e della data di formazione del giudicato; in mancanza, il giudice può disporre un incombente istruttorio prima di decidere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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