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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16613/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 707 c.p.; il ricorrente deduceva (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che il possesso degli arnesi non dimostrerebbe consapevolezza o disponibilità e che l'ora serale e la non proprietà del veicolo renderebbero dubbia la percezione degli oggetti; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità speciale prevista dall'art. 131-bis c.p. e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il tentativo di rimettere in discussione la valutazione di merito: il giudice di merito aveva motivatamente valorizzato il comportamento evasivo del ricorrente (accelerazione per sfuggire al controllo), la natura degli strumenti rinvenuti (forbice e tenaglia idonee allo scasso) e il precedente penale per furto, elementi non confutati nel ricorso e idonei a provare la consapevolezza del possesso illecito. L'assenza di giustificazioni non costituisce inversione dell'onere della prova, ma la mancanza di elementi a discarico (art. 495, comma 2, c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la negazione della causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis: la valutazione del disvalore si è basata sulle concrete modalità (possesso degli arnesi nel centro cittadino e in orario serale) che denotano maggiore pericolosità e non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto fondato, non essendovi prova di un comportamento processuale positivo e potendo rilevare il comportamento evasivo come indicativo di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    La Corte ha confermato che il possesso di strumenti atti allo scasso, unitamente alle circostanze fattuali (comportamento evasivo, ora e luogo), è idoneo a configurare il reato previsto dalla norma quando emerga la consapevolezza o la disponibilità degli strumenti per commettere reati contro il patrimonio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La specialità di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se il giudice, sulla base delle concrete modalità di commissione (es. possesso in centro cittadino e in orario serale), ritiene sussistente un significativo disvalore e una reale pericolosità; la mera natura del possesso non basta a escludere il disvalore.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    art. 133, primo comma, cod. pen.

    Il giudice ha esercitato la discrezionalità prevista dall'art. 133 per valutare le circostanze attenuanti, ritenendo legittimo il diniego alla luce degli indici di pericolosità e della condotta processuale del ricorrente.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    L'assenza di giustificazioni sul possesso è stata interpretata non come inversione dell'onere della prova ma come mancanza di elementi a discarico che possano incidere, in via inferenziale, sulla portata dimostrativa degli elementi di accusa.

  • Corte cost., sentenza n. 265/2005

    Corte cost., sentenza n. 265/2005

    Richiamata per confermare il principio secondo cui il giudizio di pericolosità e responsabilità può fondarsi su una valutazione concreta e complessiva degli elementi di fatto, inclusi quelli relativi al possesso di strumenti idonei a commettere reati contro il patrimonio.

  • Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999 (Milenkovic, Rv. 214200-01)

    Sez. 6, n. 8668 del 28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200 - 01

    Richiamata per ribadire la correttezza della valutazione discrezionale del giudice di merito nel motivare il diniego delle attenuanti, anche sulla base di elementi di fatto rivelatori di pericolosità.

Massime di principio

  • Il semplice possesso di strumenti atti allo scasso può integrare il reato se il contesto fattuale (comportamento, luogo, ora, idoneità degli strumenti) consente di inferire la consapevolezza o la disponibilità per finalità illecite.
  • La fuga o il tentativo di sottrarsi al controllo di polizia costituiscono indici probatori rilevanti della consapevolezza del possesso illecito e della propensione a delinquere.
  • L'assenza di una giustificazione documentata per il possesso non costituisce inversione dell'onere della prova ma può essere valutata come mancanza di elementi a discarico idonei a mettere in dubbio la tesi accusatoria.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta del disvalore: fattori come luogo e orario (centro cittadino, ora serale) possono escluderne l'applicabilità se dimostrano una maggiore pericolosità.
  • Il giudice dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze attenuanti (art. 133); la mancanza di comportamento collaborativo o condotte evasive possono giustificare il diniego delle attenuanti.
  • I precedenti specifici (es. condanne per reati simili) e la natura degli strumenti rinvenuti sono elementi che rafforzano la prova della responsabilità e possono influenzare negativamente il riconoscimento di benefici di non punibilità o attenuanti.

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