Ordinanza n. 1401/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli, Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/232, in data 20/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli il 20 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia concerneva la genuinità del rapporto di lavoro con il datore originario, ossia il soggetto che aveva ottenuto il nulla osta al lavoro utilizzato per l'ingresso del ricorrente in Italia. L'amministrazione ha ritenuto che il rapporto fosse strumentale o inesistente. In sede cautelare, il ricorrente contestava presumibilmente tale valutazione e invocava la rilevanza di elementi sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998; dal testo emerge tuttavia che la tesi della strumentalità o inesistenza del rapporto era sostenuta dalla sua durata estremamente limitata, pari in sostanza a una settimana, nonché dall'assenza di documentazione relativa al pagamento della retribuzione e alla contribuzione previdenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha considerato sufficientemente significativa, ai fini della valutazione cautelare, la brevissima durata del rapporto di lavoro originario e l'assenza di documentazione attestante il pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali, elementi ritenuti idonei a suffragare la natura strumentale o fittizia del rapporto. Il Collegio ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione di elementi sopravvenuti prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 non può sanare una carenza originaria e radicale dei requisiti, quando questi siano stati artificiosamente e fittiziamente creati, poiché ciò eluderebbe la disciplina sui flussi d'ingresso. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
la possibilità di valutare elementi sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998
La valutazione di elementi sopravvenuti non può sanare una carenza originaria e radicale dei requisiti, quando la procedura sia stata artatamente e fittiziamente costruita, perché ciò consentirebbe di eludere la disciplina sui flussi d'ingresso.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione sulla tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La valutazione di elementi sopravvenuti consentita dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 non può sanare la carenza originaria e radicale dei requisiti necessari al rilascio del permesso di soggiorno quando il presupposto dell'ingresso sia stato artificiosamente o fittiziamente creato, poiché ciò eluderebbe la disciplina sui flussi d'ingresso.
- La brevissima durata del rapporto di lavoro instaurato in forza del nulla osta utilizzato per l'ingresso in Italia, unitamente all'assenza di documentazione sul pagamento della retribuzione e della contribuzione previdenziale, può costituire elemento idoneo a sostenere, in sede cautelare, la natura strumentale o fittizia del rapporto e a escludere un apprezzabile fumus boni iuris del ricorso contro il diniego del permesso di soggiorno.
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