Cassazione Civile, Ordinanza n. 33366/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato in via sintetica il reddito dichiarato per il 2010 applicando il c.d. nuovo redditometro. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato l'accertamento sintetico come una presunzione legale relativa e avesse posto a suo carico un onere probatorio non corretto, ritenendo insufficienti le prove offerte circa le disponibilità finanziarie utilizzate per sostenere le spese contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e dell'onere della prova, mirasse in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa l'idoneità degli elementi offerti dalla contribuente a vincere la presunzione posta a base del redditometro; si trattava quindi di una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento sintetico mediante redditometro e della prova contraria del contribuente
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che il motivo mirava in realtà a rivalutare il merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del motivo di ricorso per cassazione
art. 380-bis, primo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta del Presidente di definizione del giudizio per inammissibilità
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione con trattazione camerale
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato, secondo la Corte, nei casi di decisione conforme alla proposta del Presidente per la condanna equitativa in favore della controparte
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna di una ulteriore somma di denaro a favore della cassa delle ammende
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
indicato quale base per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando la decisione finale è conforme alla proposta
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato come fonte della novità normativa che prevede le conseguenze economiche della decisione conforme alla proposta
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per la decorrenza della novella normativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito già compiuta dal giudice di appello.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla idoneità della prova contraria offerta dal contribuente per vincere l'accertamento sintetico non può essere sostituito in sede di legittimità da una diversa ricostruzione fattuale, salvo i limiti del vizio motivazionale.
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro richiede che il contribuente alleghi e dimostri le disponibilità finanziarie idonee a giustificare le spese contestate; la contestazione della loro sufficienza attiene al giudizio di fatto del merito.
- Quando la decisione della Corte di cassazione è conforme alla proposta del Presidente resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna equitativa in favore della controparte e ulteriore somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33338/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33339/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33340/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33342/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2023 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →