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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33366/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato in via sintetica il reddito dichiarato per il 2010 applicando il c.d. nuovo redditometro. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato l'accertamento sintetico come una presunzione legale relativa e avesse posto a suo carico un onere probatorio non corretto, ritenendo insufficienti le prove offerte circa le disponibilità finanziarie utilizzate per sostenere le spese contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e dell'onere della prova, mirasse in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa l'idoneità degli elementi offerti dalla contribuente a vincere la presunzione posta a base del redditometro; si trattava quindi di una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento sintetico mediante redditometro e della prova contraria del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che il motivo mirava in realtà a rivalutare il merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro del motivo di ricorso per cassazione

  • art. 380-bis, primo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del Presidente di definizione del giudizio per inammissibilità

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione con trattazione camerale

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato, secondo la Corte, nei casi di decisione conforme alla proposta del Presidente per la condanna equitativa in favore della controparte

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna di una ulteriore somma di denaro a favore della cassa delle ammende

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    indicato quale base per l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando la decisione finale è conforme alla proposta

  • art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    richiamato come fonte della novità normativa che prevede le conseguenze economiche della decisione conforme alla proposta

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per la decorrenza della novella normativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • L'apprezzamento del giudice di merito sulla idoneità della prova contraria offerta dal contribuente per vincere l'accertamento sintetico non può essere sostituito in sede di legittimità da una diversa ricostruzione fattuale, salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • L'accertamento sintetico fondato sul redditometro richiede che il contribuente alleghi e dimostri le disponibilità finanziarie idonee a giustificare le spese contestate; la contestazione della loro sufficienza attiene al giudizio di fatto del merito.
  • Quando la decisione della Corte di cassazione è conforme alla proposta del Presidente resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna equitativa in favore della controparte e ulteriore somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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