Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento del Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, Prot. n. 373060/2025, Rif. 103/2022/CAP del 06/10/2025, con il quale l’Ente comunica al ricorrente la “decadenza della concessione di commercio in area pubblica n. 409 del 14/07/2003 relativa al posteggio n. 8 del Raggruppamento Pellicceria ubicato in Via Pellicceria”; - di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale.

Giustizia amministrativa202503611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse della società ricorrente alla sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale di decadenza. Per l’effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato. La decisione non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dalla concessione di commercio in area pubblica relativa a un posteggio nel Raggruppamento Pellicceria di Via Pellicceria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Firenze ha dichiarato la decadenza della concessione di commercio su area pubblica relativa al posteggio n. 8. Dal testo dell’ordinanza non emergono le specifiche ragioni sostanziali o i singoli vizi di legittimità dedotti contro la decadenza. Il Comune si è costituito in giudizio. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., dichiarando la propria giurisdizione e competenza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la trattazione e l’accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un provvedimento amministrativo quando, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti prevalente l’interesse del ricorrente alla sospensione.
  • L’accoglimento della domanda cautelare sospende provvisoriamente l’efficacia dell’atto impugnato, senza definire il merito della controversia, che deve essere trattato in un successivo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.