Cassazione Penale, Sentenza n. 26604/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso di Business Management s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo (15/02/2024) emesso dal G.i.p. di Vallo della Lucania e riferito a somme e crediti d'imposta per presunti reati tributari (art. 8 d.lgs. 74/2000 e art. 316 ter c.p.). Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che: il pubblico ministero non avrebbe reso intellegibile la domanda cautelare (non indicando se il sequestro fosse chiesto ai fini impeditivi o ai fini di confisca), sussistendo nullità e difetto di legittimità; il Tribunale del riesame non poteva integrare la domanda cautelare o la motivazione mancante; mancava motivazione autonoma sui presupposti del periculum in mora, specie con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca e al sequestro per equivalente su crediti d'imposta non individuati; il sequestro era stato eseguito in modo indifferenziato sul "cassetto fiscale" senza verificare quali crediti fossero riconducibili ai lavori fittizi; si invocavano altresì precedenti sentenze della Cassazione che, in altri ricorsi nel medesimo procedimento, avevano annullato provvedimenti per carenza motivazionale.
La decisione
Il Tribunale di Salerno, investito in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso di Business Management s.r.l. Motivazioni principali: la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza precedente soltanto sotto il profilo del periculum in mora e aveva rimesso al Tribunale del riesame la verifica del contenuto della domanda cautelare; il Tribunale ha ritenuto legittimo il richiamo, contenuto nella domanda del PM di Vallo della Lucania, ai precedenti atti e alla richiesta del PM e del G.i.p. di Roma (motivazione per relationem), accertando che la domanda cautelare includeva sia la finalità impeditiva sia quella anticipatoria della confisca (art. 321 commi 1 e 2 c.p.p.). La Corte ha ritenuto integrabili le insufficienze motivazionali del decreto originario (la motivazione era insufficiente ma non inesistente), e ha considerato non sindacabile in sede di legittimità la motivazione integrativa adottata dal Tribunale del riesame. Molti motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili per limiti di rimedio in cassazione (art. 325 c.p.p.) o già valutati e respinti dalla sentenza rescindente. In definitiva il ricorso è stato rigettato e il sequestro è stato confermato nella sua impostazione processuale.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p. (commi 1, 2 e 3-bis)
Disciplina il sequestro preventivo con finalità impeditiva (comma 1) e con finalità anticipatoria della confisca (comma 2); la Corte richiede motivazione specifica in relazione al "periculum in mora" per la finalità di confisca e distingue le due finalità: il PM deve indicare quale finalità persegue e il giudice non può adottare una finalità non richiesta.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Collega la normativa tributaria alla confisca del profitto per reati tributari; la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca può essere formulata ai sensi di questa disposizione in combinato con l'art. 321 c.p.p.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Stabilisce che quando la motivazione del provvedimento "genetico" manca o non contiene autonoma valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame deve annullare il provvedimento e non può emendarne il vizio; il principio è applicato alle misure reali compatibilmente con la loro struttura.
art. 27 c.p.p.
Prevede la competenza del giudice che riceve la richiesta e la legittimità della motivazione per relationem quando il provvedimento richiama atti noti o allegabili; il giudice competente ha completa disponibilità degli atti richiamati.
art. 325 c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame (artt. 322-bis e 324) ai casi di violazione di legge; rende inammissibili in cassazione censure che mirino a sindacare la mera valutazione di merito o l'illogicità manifesta della motivazione salvo i profili previsti dalla norma.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Vincola il giudice del rinvio ai principi e alle questioni di diritto decise dalla sentenza di annullamento della Cassazione.
art. 240 c.p.
Riguarda la confisca; la Corte richiama la necessitaà che la motivazione del periculum sia rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablatorio della confisca.
artt. 322-bis e 324 c.p.p.
Norme che regolano i provvedimenti cautelari e le impugnazioni avanti al riesame; censure contro ordinanze emesse ai sensi di tali articoli sono sindacabili in Cassazione nei limiti dell'art. 325 c.p.p.
Massime di principio
- Il pubblico ministero deve chiarire nella domanda cautelare quale tipo di sequestro richiede (impeditivo ex art.321, comma 1, o finalizzato alla confisca ex art.321, comma 2, o entrambi); il giudice non può attribuire al provvedimento finalità non richieste.
- La motivazione del "periculum in mora" deve essere specifica e commisurata alla finalità del sequestro: non è sufficiente un riferimento generico all'“canidìta” o alla fungibilità del denaro; deve emergere perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al processo.
- La motivazione per relationem ad atti o richieste precedenti è ammissibile se gli atti richiamati sono conoscibili e compatibili con la decisione e se il giudice dimostra di averli effettivamente considerati.
- Se la motivazione del decreto di sequestro è insufficiente ma non inesistente, il Tribunale del riesame può integrarla; se invece manca una autonoma valutazione degli elementi cautelari l'annullamento è obbligatorio (art. 309 co.9 c.p.p.).
- Il sequestro per equivalente su crediti d'imposta richiede cautele: non sempre i crediti tributari coincidono con il "profitto" del reato tributario; il vincolo su crediti va graduato e motivato rispetto ai crediti effettivamente ricollegabili all'illecito.
- I rimedi in Cassazione contro ordinanze di riesame sono limitati: molte doglianze di merito o di apprezzamento probatorio possono risultare inammissibili se non configurano violazione di legge o vizi tali da rendere la motivazione del tutto priva dei requisiti minimi.
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