Sentenza del 23/02/2022 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributi (in generale) - Esimente della forza maggiore - Situazione di illiquidità - Sufficienza - Esclusione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava l'applicazione di sanzioni/accertamenti tributari invocando l'esimente della forza maggiore (art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997) sulla base di una situazione di illiquidità o crisi aziendale
La decisione
il giudice ha escluso che la sola situazione di illiquidità o crisi aziendale configuri automaticamente la forza maggiore ai fini dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. Per ritenere sussistente la causa di non punibilità è necessario provare un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee all'operatore) e un elemento soggettivo (che il contribuente abbia adottato misure idonee per prevenire o attenuare gli effetti dell'evento anomalo, senza dover sopportare sacrifici sproporzionati). In mancanza di tali elementi l'eccezione viene respinta e rimangono applicabili le sanzioni/accertamenti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5
la norma che prevede la causa di non punibilità per eventi di forza maggiore è interpretata come richiedente non solo la prova dell'evento esterno ma anche la dimostrazione che l'evento fosse anomalo ed estraneo all'operatore e che il contribuente si sia premurato, con misure ragionevoli, di contrastarne le conseguenze
Massime di principio
- La mera illiquidità o una crisi aziendale non costituiscono automaticamente forza maggiore: bisogna dimostrare che l'evento sia anomalo e non riconducibile all'ordinaria gestione dell'impresa.
- Occorre un doppio accertamento: elemento oggettivo (evento esterno, straordinario, imprevedibile) ed elemento soggettivo (adempimenti e cautele poste in essere dal contribuente per fronteggiare il rischio).
- Il contribuente ha l'onere della prova: deve documentare tempestive e concrete azioni di prevenzione o mitigazione (es. tentativi di finanziamento, ristrutturazione del debito, accordi con creditori), nonché l'imprevedibilità e l'estraneità dell'evento.
- Le misure richieste al contribuente devono essere appropriate ma non esigere sacrifici eccessivi; la valutazione è caso per caso in base alla natura dell'impresa e alle possibilità oggettive di reazione.
- Eventi tipicamente qualificabili come forza maggiore sono quelli esterni, anomali e imprevedibili (es. calamità naturali, eventi catastrofici, gravi disfunzioni del sistema bancario), mentre problemi di liquidità riconducibili alla normale gestione aziendale o a scelte imprenditoriali non lo sono.
- In sede preventiva, è utile conservare e produrre tutta la documentazione che dimostri il nesso causale tra l'evento anomalo e l'impossibilità di adempiere, oltre alla documentazione delle azioni intraprese per limitare gli effetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 feb 2022Sentenza del 23/02/2022 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 23 feb 2022Sentenza del 23/02/2022 n. 609 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 23 feb 2022Sentenza del 23/02/2022 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 23 feb 2022Sentenza del 23/02/2022 n. 715 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 23 feb 2022Sentenza del 23/02/2022 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 23 feb 2022Sentenza del 23/02/2022 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →