Sentenza n. 1549/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Torino il-OMISSIS- e notificato il 12.8.2025, con il quale veniva disposta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- e del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- intestato al figlio minore, -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della ricorrente e del permesso di soggiorno intestato al figlio minore
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia nel 2017 con il figlio minore e stabilmente inserita nel territorio nazionale, aveva impugnato la revoca dei permessi disposta dal Questore dopo una violenta rissa tra persone di origine peruviana, nella quale erano state utilizzate armi da taglio e armi improprie e si erano verificati ferimenti gravi. La revoca era stata adottata ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998, ritenendo la vicenda indicativa di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, l’insussistenza di un’effettiva pericolosità individuale e l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, evidenziando il coinvolgimento marginale della ricorrente, la mancata adozione nei suoi confronti di misure cautelari e la sua estraneità alla partecipazione attiva alla rissa. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 5, comma 5, e 28, comma 3, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 8 CEDU, degli artt. 7 e 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonché difetto di istruttoria e omessa valutazione dei legami familiari, dell’integrazione sociale e lavorativa, della durata del soggiorno in Italia, dei legami con il Paese d’origine e dell’interesse del figlio minore. La ricorrente aveva sottolineato di avere sempre lavorato regolarmente e rispettato gli obblighi contributivi, fiscali e di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha riconosciuto la particolare gravità della rissa e l’allarme sociale astrattamente giustificato dall’accaduto, ma ha ritenuto necessario valutare la posizione individuale della ricorrente, evitando una condanna generalizzata di appartenenti alla comunità coinvolta. Dalla sua storia personale emergevano quasi dieci anni di soggiorno, attività lavorativa lecita e regolare, assenza di precedenti o altre mende e stabile inserimento sociale. Le risultanze dei procedimenti penali hanno inoltre evidenziato che la ricorrente era sostanzialmente estranea alla rissa, non aveva partecipato attivamente ai fatti, non era stata sottoposta a misure cautelari ed era stata ammessa alla messa alla prova con esito positivo. Il provvedimento amministrativo non aveva quindi adeguatamente dimostrato una pericolosità individuale attuale e concreta, limitandosi a valorizzare la gravità complessiva dell’episodio e i legami familiari con alcuni soggetti coinvolti. Il giudice ha altresì ritenuto fondata la censura relativa all’omesso bilanciamento tra l’episodio contestato, di marginale rilievo individuale, l’integrazione della ricorrente, la durata del soggiorno e le esigenze di assistenza ed educazione del figlio minore. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La revoca o il diniego del titolo di soggiorno richiedono la riconducibilità individuale dello straniero a una situazione ostativa collegata alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la gravità collettiva dell’episodio non è sufficiente senza una concreta valutazione della posizione personale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L’amministrazione deve valutare la situazione individuale dello straniero e bilanciare l’eventuale pericolosità con i legami familiari, il percorso di integrazione e le altre circostanze rilevanti, soprattutto in presenza di figli minori.
art. 28, comma 3, d.lgs. 286/1998
Nelle decisioni riguardanti stranieri con figli minori deve essere considerato l’interesse del minore, unitamente alle esigenze di assistenza ed educazione.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare impone una valutazione concreta e proporzionata dell’incidenza del provvedimento espulsivo o impeditivo del soggiorno sui legami familiari e sociali.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La protezione della vita privata e familiare concorre al bilanciamento richiesto prima dell’adozione di misure incidenti sul soggiorno.
art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nelle decisioni amministrative che incidono sulla sua posizione e sui rapporti con il genitore.
art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
L’interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente nelle decisioni che lo riguardano.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno per ragioni di ordine pubblico non può fondarsi soltanto sulla gravità complessiva di un episodio criminoso o violento e sui rapporti familiari dello straniero con altri soggetti coinvolti: occorre dimostrare una pericolosità individuale, concreta e attuale, riferibile alla persona destinataria del provvedimento.
- L’amministrazione deve distinguere la posizione personale dello straniero da quella degli altri partecipanti a un fatto collettivo, valutando il suo effettivo contributo alla condotta, le risultanze dei procedimenti penali e l’eventuale assenza di misure cautelari o di ulteriori precedenti.
- Prima di revocare un permesso di soggiorno, l’amministrazione deve effettuare un’istruttoria e una ponderazione individualizzata che considerino la durata del soggiorno, l’integrazione sociale e lavorativa, il rispetto delle regole e la consistenza dei legami familiari e sociali, anche con riferimento al Paese d’origine.
- Quando il provvedimento incide sulla posizione di un genitore e di un figlio minore, l’amministrazione deve valutare espressamente l’interesse superiore del minore e le sue esigenze di assistenza ed educazione; l’omesso bilanciamento rende illegittima la revoca.
- La gravità dell’allarme sociale derivante da un fatto collettivo non esonera l’amministrazione dall’obbligo di proporzionalità: la misura adottata deve essere correlata alla specifica responsabilità e alla concreta pericolosità del destinatario.
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