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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​1)della determinazione dirigenziale a firma del Dott. Federico Nannurelli del 28.07.2026, comunicata a mezzo PEC in data 3.08.2026, di rigetto dell’istanza di rateizzazione del “rimborso forfettario delle utenze” per l’anno 2025 - Prot. n. 110868 del 20.07.2026; 2) della determinazione dirigenziale a firma del Dott. Federico Nannurelli del 28.07.2026, comunicata a mezzo PEC in data 3.08.2026, di richiesta di rilascio dei locali siti in Loc. Collescipoli, Piazza Risorgimento n. 9, con termine ultimo fissato al 31.08.2026​.

Giustizia amministrativa202600302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rateizzazione del rimborso forfettario delle utenze per il 2025 e richiesta di rilascio dei locali comunali entro il 31 agosto 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Pro Loco ha impugnato due determinazioni dirigenziali del 28 luglio 2026, comunicate il 3 agosto: il rigetto dell’istanza di rateizzazione del rimborso forfettario delle utenze per il 2025 e la richiesta di rilascio dei locali di Collescipoli, con termine al 31 agosto 2026. Ha chiesto la sospensione cautelare. Dal testo emerge inoltre la deduzione di un conflitto di interessi del dirigente firmatario. In relazione alla richiesta di rilascio, il ricorso non affronta invece la questione del rigetto dell’eventuale rinnovo della concessione, che non costituisce oggetto degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al diniego di rateizzazione, il dovuto è stato integralmente pagato e sono quindi venute meno le ragioni di periculum che avevano giustificato la sospensione monocratica: non sussiste un danno irreparabile attuale. Quanto alla richiesta di rilascio dei locali, allo stato non emergono profili di fondatezza: l’atto è vincolato dalla scadenza della concessione del 26 febbraio 2020, non contestata, e dalla pendenza di un interpello volto a individuare forme alternative di valorizzazione dell’immobile; il ricorso non censura il diniego di un eventuale rinnovo, estraneo all’atto impugnato. Il dedotto conflitto di interessi del dirigente firmatario non rileva in ragione della natura vincolata dell’atto. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

    La disposizione disciplina la domanda cautelare collegiale; il TAR l’ha applicata respingendo la richiesta di sospensione, in assenza di un pregiudizio irreparabile attuale per il primo atto e di profili di fondatezza per il secondo.

Massime di principio

  • Quando il debito cui si riferisce il provvedimento impugnato è stato integralmente pagato, viene meno il periculum cautelare fondato sull’impossibilità di rateizzarlo, se non residua un danno irreparabile attuale.
  • La richiesta di rilascio di locali conseguente alla scadenza non contestata di una concessione può risultare vincolata; in sede cautelare, la mancata contestazione della scadenza e l’assenza di censure contro un eventuale diniego di rinnovo non consentono di ravvisare, allo stato, profili di fondatezza contro la richiesta di rilascio.
  • Il conflitto di interessi del dirigente firmatario non rileva, ai fini cautelari, rispetto a un atto vincolato.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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