Sentenza del 30/11/2016 n. 24393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. dell'Abruzzo, sostenendo che il giudice regionale avesse motivato in modo omesso e insufficiente l'assenza di autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP. In particolare, la C.T.R. non avrebbe considerato i dati del Quadro RE della dichiarazione, dai quali risultavano compensi a terzi per Euro 28.327,00, riferiti dal contribuente a prestazioni di consulenza e assistenza su pratiche di finanziamento. Secondo l'Agenzia, tali elementi erano potenzialmente rilevanti per valutare l'esistenza del presupposto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura relativa al vizio di motivazione. La C.T.R. si era limitata ad affermare genericamente che l'attività era svolta con strumenti strettamente necessari e senza personale dipendente, senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della decisione né spiegare perché le specifiche allegazioni dell'Ufficio, relative ai compensi corrisposti a terzi, fossero irrilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull'assoggettamento del contribuente all'IRAP.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella di pagamento relativa all'IRAP.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono richiamati dall'Agenzia per contestare la valutazione delle prove e degli elementi risultanti dagli atti; la Corte ha accolto il ricorso principalmente sotto il profilo del vizio di motivazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi del ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia di IRAP per i professionisti, l'assenza di autonoma organizzazione deve essere accertata sulla base di elementi concreti e non può essere affermata con formule generiche.
- Il giudice tributario deve esaminare e motivare specificamente sui dati contabili e sulle allegazioni dell'Amministrazione che siano astrattamente rilevanti, come compensi corrisposti a terzi o spese direttamente collegate all'attività professionale.
- La presenza di compensi a terzi non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP, ma costituisce un elemento che deve essere valutato insieme agli altri fattori organizzativi, spiegando perché sia o non sia indicativo di un'autonoma organizzazione.
- La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non decide definitivamente chi abbia ragione sul tributo: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e fornire una motivazione completa, coerente e verificabile.
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