Sentenza n. 1203/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di gara mediante procedura aperta “per l’assegnazione di n. 30 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa in Castellaneta Marina” di cui all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Castellaneta in data 28.4.2025 con i relativi allegati; - dell’elaborato di supporto alla procedura selettiva predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale; - della determinazione dirigenziale n. 904 del 24.4.2025 del Responsabile dell’Area 3^ del Comune di Castellaneta di approvazione dello schema di bando e degli allegati; - della deliberazione di G.C. n. 94 del 26.3.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione di G.C. n. 66 del 22.3.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 10 dicembre 2025: - del bando di gara mediante procedura aperta per l’assegnazione di n. 35 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa del Comune di Castellaneta pubblicato il 21.10.2025; - della determinazione n. 2299 del 16.10.2025 di “approvazione modifiche schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con determinazione dirigenziale n. 904 del 24.04.2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23.06.2025 e della D.G.C. n. 327 del 17.09.2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime”; - ove occorra, della determinazione n. 2630 del 27.11.2025 di proroga di presentazione delle domande di partecipazione; - ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 26.3.2025 concernente gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure selettive pubbliche finalizzate all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e sportivo; - ove occorra della deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 23.6.2025; - ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 17.9.2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti comunali di indizione e successiva modifica della gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa; impugnata anche la proroga tecnica delle concessioni in essere per la stagione 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato con il ricorso introduttivo il bando pubblicato il 28 aprile 2025 per l’assegnazione di 30 lotti in concessione demaniale marittima, i relativi allegati e gli atti comunali di approvazione e indirizzo, contestando inoltre la proroga tecnica dei rapporti concessori in essere limitata alla stagione 2025. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 10 dicembre 2025 ha impugnato il nuovo bando pubblicato il 21 ottobre 2025, modificato per l’assegnazione di 35 lotti, e gli atti comunali che ne avevano approvato le modifiche e prorogato il termine per presentare le domande. Il testo non riporta le specifiche censure di legittimità dedotte. In udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; il Comune non si è opposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dalla difesa della ricorrente, non contestata dal Comune. La domanda cautelare monocratica era stata respinta con decreto del 13 dicembre 2025 e la ricorrente aveva poi rinunciato alla domanda cautelare in camera di consiglio il 14 gennaio 2026; tali statuizioni non hanno comportato una decisione nel merito delle censure. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte del difensore dei ricorrenti in udienza, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
La sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse, resa in udienza dalla parte ricorrente e non contestata dalla controparte, comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- La dichiarazione in udienza del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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