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Sentenza

Sentenza n. 1944/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanze di sgombero ai sensi dell'art. 20 del Codice della strada, diffida alla rimozione di un cancello e ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dei luoghi, unitamente alle condotte asseritamente elusive di una sentenza del Giudice di pace

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I tre ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, riguardavano la pretesa ottemperanza a una sentenza del Giudice di pace che aveva annullato una precedente ordinanza di sgombero, ritenendo non adeguatamente provata la natura pubblica dell'area e quindi non applicabile l'art. 20 del Codice della strada. Il ricorrente sosteneva che successive ordinanze, una diffida e un'ordinanza di demolizione del cancello violassero o eludessero quel giudicato, chiedendone la nullità o, in subordine, l'annullamento, nonché il risarcimento dei danni. Il Comune eccepiva, tra l'altro, l'inidoneità della sentenza del Giudice di pace a costituire titolo per l'ottemperanza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle sanzioni amministrative, la tardività e il difetto di legittimazione rispetto ad alcune impugnazioni, nonché l'infondatezza delle domande risarcitorie. Il ricorrente contestava inoltre l'ordinanza dirigenziale per vizi derivati dalla diffida presupposta e chiedeva, in un giudizio, la nomina di un commissario ad acta e misure coercitive indirette.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi e respinto la richiesta di rinvio in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario. Ha dichiarato inammissibili tutte le domande di ottemperanza, ritenendo che la sentenza del Giudice di pace fosse una pronuncia meramente demolitoria, priva di statuizioni conformative o di comandi di facere o non facere, e quindi non costituisse un giudicato non autoesecutivo suscettibile di ottemperanza. Le questioni relative al riesercizio del potere sanzionatorio dovevano essere fatte valere mediante gli ordinari rimedi di cognizione davanti al giudice ordinario; in particolare, la controversia sull'ordinanza di sgombero ex art. 20 del Codice della strada appartiene alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria. Per il ricorso R.G. n. 38/2026 il TAR ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento e sulla connessa domanda risarcitoria. Per il ricorso R.G. n. 42/2026 ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnazione dell'ordinanza sindacale, non prodotta e non risultata indirizzata o notificata al ricorrente, e irricevibile per tardività l'impugnazione della diffida, notificata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Per il ricorso R.G. n. 819/2026 ha respinto l'impugnazione dell'ordinanza dirigenziale di demolizione, rilevando che essa costituiva atto consequenziale della diffida ormai definitiva per mancata tempestiva impugnazione e che non potevano essere fatti valere contro l'atto successivo i vizi eventualmente trasmessi dall'atto presupposto. Le domande risarcitorie relative agli altri due ricorsi sono state respinte perché il ricorrente si era limitato a dedurre genericamente danni patrimoniali e non patrimoniali, senza allegarne natura, entità, concrete conseguenze e nesso causale. Il TAR ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore del Comune ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le iniziative processuali, e di euro 3.900 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., oltre alle spese di lite liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20 Codice della strada

    La rimozione o lo sgombero qualificati come sanzione amministrativa accessoria rientrano nella cognizione del giudice ordinario competente sulle sanzioni amministrative.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato può coprire il dedotto e il deducibile quando la sentenza abbia esaminato il rapporto sanzionatorio sottostante; tuttavia, la relativa questione deve essere fatta valere mediante i rimedi ordinari di cognizione davanti al giudice competente.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La diffida alla rimozione dell'abuso costituisce, secondo la ricostruzione della sentenza, la fase prodromica del procedimento repressivo, cui segue l'ordinanza di demolizione e ripristino.

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto; la proposizione tardiva comporta l'irricevibilità.

  • art. 30 c.p.a.

    L'azione risarcitoria è autonoma rispetto all'azione di annullamento e soggetta a un distinto termine decadenziale, ma richiede l'allegazione e la prova del danno-conseguenza e del nesso causale.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte quando siano stati proposti motivi manifestamente infondati; la somma è soggetta al limite previsto dalla disposizione.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La proposizione o resistenza temeraria nel processo amministrativo può comportare una sanzione pecuniaria, determinata tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato; per più ricorsi riuniti ciascun ricorso conserva autonoma rilevanza ai fini del calcolo.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    La violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, unitamente alla proposizione di iniziative manifestamente infondate, può concorrere a integrare la colpa grave processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Una sentenza meramente demolitoria, che si limiti ad annullare l'atto senza imporre all'amministrazione vincoli conformativi o comandi di facere o non facere, è autoesecutiva e non costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza, mancando un giudicato non autoesecutivo da portare a esecuzione.
  • Quando una controversia riguarda una sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della strada, la relativa cognizione appartiene al giudice ordinario; il giudice amministrativo non può esaminare neppure la domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità di quell'atto, se la posizione dedotta è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
  • La pendenza di una controversia identica davanti a un diverso plesso giurisdizionale non può essere risolta mediante la duplicazione del giudizio amministrativo o il rinvio della causa in attesa dell'altro processo; devono essere utilizzati gli strumenti propri del riparto di giurisdizione.
  • L'azione risarcitoria è autonoma rispetto all'azione di annullamento, ma il risarcimento presuppone l'allegazione e la prova del danno-conseguenza concretamente subito, della sua entità e del nesso causale; la mera illegittimità dell'azione amministrativa non determina un danno risarcibile in re ipsa.
  • La definitività per tardiva impugnazione dell'atto presupposto impedisce di far valere nell'impugnazione dell'atto consequenziale i vizi propri dell'atto presupposto, quando il secondo costituisca sviluppo e attuazione del medesimo procedimento.
  • Nel processo amministrativo, la disciplina speciale dell'art. 26, commi 1 e 2, c.p.a. prevale sulle corrispondenti previsioni generali dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; la proposizione di più giudizi manifestamente infondati sulla medesima vicenda può giustificare sia la condanna equitativa in favore della controparte sia la sanzione pecuniaria pubblicistica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorsoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdiliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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