Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 55 del 24/01/2024

Parere su istanza di accesso civico - 24 gennaio 2024

Garante Privacy55

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina una richiesta di parere del RPCT del Comune di Atripalda su un riesame del diniego di accesso civico generalizzato a documenti relativi a lavori su un immobile: verbali della polizia municipale, CILA e autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. L’Autorità ritiene che l’ostensione integrale o parziale di tali documenti comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, perché contengono numerosi dati identificativi e informazioni private e tecniche non comprimibili con mera oscurazione dei nomi. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al diniego dell’accesso civico, ferma restando la possibilità per l’istante di attivare l’accesso documentale ex l. 241/1990 se sussiste un interesse qualificato.

Parere su richiesta di riesame del diniego di accesso civico generalizzato a verbali della polizia municipale, CILA e autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico

Parere su istanza di accesso civico relativa a verbali della polizia municipale e documentazione edilizia

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT del Comune di Atripalda relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. Il caso riguarda verbali della polizia municipale, la CILA e l’eventuale autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico connessi a lavori su un immobile.

Oggetto dell’istanza e svolgimento del procedimento

Dall’istruttoria emerge che un soggetto aveva chiesto l’accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, a:

  • verbale di intervento della Polizia Municipale;
  • SCIA o CILA presentata per i lavori sull’immobile;
  • autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per lavori.

Il Comune ha negato l’accesso per salvaguardare l’interesse privato coinvolto, rilevando che il procedimento amministrativo avviato a seguito della segnalazione si era concluso con il ripristino dello stato dei luoghi, l’irrogazione della sanzione e la verifica del titolo edilizio. Il richiedente ha quindi presentato istanza di riesame al RPCT.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama il regime dell’accesso civico generalizzato, che consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti posti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare, il comma 2, lett. a), prevede il diniego quando esso sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Sono richiamati anche:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione;
  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che sottopone i dati acquisiti tramite accesso civico a un regime di pubblicità particolarmente ampio;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, in particolare con riferimento alle ragionevoli aspettative di confidenzialità e alla non prevedibilità delle conseguenze della diffusione dei dati.

Valutazione dei documenti oggetto di accesso

La documentazione trasmessa dal Comune comprende verbali di sopralluogo, contestazioni di illeciti amministrativi e la CILA, con numerosi allegati. Il Garante evidenzia che tali atti contengono molteplici dati personali, tra cui:

  • dati identificativi, anagrafici, di residenza, codici fiscali e contatti;
  • informazioni sulla proprietà e sull’assetto dell’immobile;
  • dettagli sui lavori edilizi programmati o eseguiti;
  • dati relativi all’impresa incaricata e ai tecnici coinvolti;
  • documentazione tecnica, catastale, fotografica e contrattuale;
  • elementi relativi all’accertamento dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e alla sanzione irrogata.

Secondo l’Autorità, l’ostensione di questi dati tramite accesso civico determinerebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata degli interessati, in contrasto con il principio di minimizzazione e con il divieto di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Perché non è sufficiente l’accesso civico parziale

Il Garante esclude che si possa superare il problema mediante semplice oscuramento dei nominativi. Anche una copia priva dei nomi, infatti, non impedirebbe l’identificazione indiretta dei controinteressati, dato il contenuto altamente specifico e contestualizzato della documentazione.

Per questa ragione, nel caso concreto, l’Autorità ritiene non praticabile neppure l’accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013.

Conclusioni e possibile diversa via di accesso

Il parere è sostanzialmente favorevole al diniego dell’accesso civico generalizzato, in quanto l’ostensione dei documenti richiesti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti.

Il Garante precisa però che resta ferma la possibilità di valutare l’accesso documentale ordinario ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una posizione giuridicamente tutelata.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedimentale

Il RPCT del Comune di Atripalda chiede il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta riguarda documenti relativi a un intervento della polizia municipale su un immobile, una CILA e l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per lavori.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, oltre agli artt. 4 e 5 del GDPR sul concetto di dato personale e sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione. Vengono richiamate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e precedenti provvedimenti dell’Autorità in materia di verbali di polizia, procedimenti sanzionatori e pratiche edilizie.

Valutazione dei documenti richiesti

I documenti esaminati contengono dati anagrafici, di residenza, fiscali e di contatto, oltre a molte informazioni private e tecniche sull’immobile, sui lavori edilizi, sulla scelta dell’impresa, sulla gestione dei rifiuti, sulla documentazione fotografica e catastale e sulla sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico. Secondo il Garante, la loro diffusione tramite accesso civico comporta un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati.

Esclusione dell’accesso civico parziale

L’Autorità esclude che sia sufficiente un’ostensione parziale con oscuramento dei nominativi, perché il contesto documentale e gli ulteriori dettagli consentirebbero comunque l’identificazione indiretta dei controinteressati. Ne deriva che, nel caso concreto, non è praticabile neppure l’accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013.

Possibile accesso documentale ex l. 241/1990

Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, qualora l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneedilizia e titoli abilitativiprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.