Parere del Garante n. 59 del 05/02/2024
Parere su istanza di accesso civico - 5 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un parere richiesto dal Difensore civico della Regione Basilicata su un diniego di accesso civico generalizzato a verbali e documenti contenenti le valutazioni comparative svolte per attribuire 18 incarichi di elevata qualificazione presso ALSIA. L’Autorità distingue tra dati soggetti a obblighi di pubblicazione e documenti valutativi interni, ritenendo legittimo il diniego quando l’ostensione comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei partecipanti. Il Garante esclude anche l’accesso parziale, perché l’oscuramento dei nominativi non impedirebbe la re-identificazione dei dipendenti nel contesto organizzativo descritto. Resta ferma la possibilità di valutare un diverso accesso ai sensi della legge n. 241/1990, se ne ricorrono i presupposti.
Parere su accesso civico generalizzato a verbali e documenti di valutazione comparativa relativi all’attribuzione di 18 incarichi di elevata qualificazione in un’agenzia regionale
Parere su accesso civico a documenti di valutazione comparativa per incarichi di elevata qualificazione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013, su una richiesta del Difensore civico della Regione Basilicata relativa al diniego di accesso civico generalizzato a verbali e documenti con le valutazioni comparative utilizzate per attribuire 18 incarichi di elevata qualificazione presso ALSIA, ente strumentale regionale. Il parere è stato reso in via urgente dal Presidente, considerati i tempi ristretti previsti dalla norma.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama il diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Sono richiamati anche gli artt. 4 e 5 del GDPR, con particolare riguardo alla nozione di dato personale e ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.
Oggetto della richiesta di accesso e contenuto dei documenti
La richiesta proveniva da un’associazione sindacale e riguardava la copia dei verbali o di documenti analoghi contenenti le valutazioni comparative all’esito delle quali erano stati attribuiti gli incarichi. L’amministrazione aveva negato l’accesso richiamando la tutela dei dati personali dei controinteressati. Nel ricorso al Difensore civico, il richiedente ha insistito per ottenere le valutazioni comparative formulate dai dirigenti.
Distinzione tra informazioni soggette a pubblicazione e documenti valutativi
Il Garante osserva che per i soggetti titolari di posizioni organizzative la normativa sulla trasparenza prevede specifici obblighi di pubblicazione, come il curriculum vitae; inoltre, quando a tali soggetti siano affidate deleghe o comunque svolgano funzioni dirigenziali, si applicano ulteriori obblighi analoghi a quelli previsti per i dirigenti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Per queste informazioni, già oggetto di trasparenza tipizzata, non è in linea di principio opponibile una generica esigenza di riservatezza, fermo il rispetto della minimizzazione dei dati.
Valutazione sulla ostensione delle valutazioni comparative
Diversamente, i verbali e i documenti che contengono le valutazioni comparative dei partecipanti alla selezione presentano un contenuto sensibile sotto il profilo privacy, perché riportano dati e informazioni personali riferiti a tutti i candidati, anche di natura attitudinale e professionale. Il Garante ritiene che la loro divulgazione tramite accesso civico possa produrre un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, incidendo sui diritti e sulle libertà degli interessati e potenzialmente generando difficoltà relazionali interne e pregiudizi esterni nel contesto lavorativo e professionale.
Esclusione dell’accesso parziale
Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale ai documenti con oscuramento dei nominativi. Nel caso concreto, infatti, l’esiguità del numero dei dipendenti interessati, la distribuzione nelle aree organizzative e la notorietà dell’assegnazione nominale avrebbero consentito la re-identificazione dei soggetti anche in presenza di omissis. L’Autorità richiama inoltre il concetto ampio di identificabilità, comprensivo non solo del recupero diretto del nome, ma anche di individuazione, correlabilità e deduzione.
Differenza rispetto all’accesso documentale ex legge n. 241/1990
Il parere sottolinea che l’accesso civico generalizzato, spettante a chiunque senza necessità di motivazione, va tenuto distinto dal diverso accesso documentale della legge n. 241/1990, riservato a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale. Per questo aspetto, resta ferma l’autonoma valutazione dell’amministrazione sull’eventuale sussistenza dei presupposti per l’accesso documentale.
Conclusione
Il Garante conclude per la correttezza del diniego opposto all’accesso civico generalizzato ai documenti contenenti le valutazioni comparative, poiché la loro ostensione determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Il parere conferma dunque un orientamento restrittivo rispetto alla divulgazione di documenti valutativi interni quando essi consentano di associare giudizi e informazioni personali a singoli dipendenti.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedurale
Il Difensore civico della Regione Basilicata ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013, su un ricorso avverso il diniego di accesso civico generalizzato presentato da un’associazione sindacale. Il termine di dieci giorni previsto dalla norma ha imposto l’adozione del parere in via urgente dal Presidente, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000.
Quadro normativo applicato
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, nonché gli artt. 4 e 5 del GDPR, con particolare riferimento ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Vengono richiamate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e i precedenti del Garante in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.
Distinzione tra dati oggetto di pubblicazione e documenti valutativi
Per i soggetti titolari di posizioni organizzative, il legislatore prevede specifici obblighi di pubblicazione, in particolare del curriculum vitae, e, in caso di deleghe o funzioni dirigenziali, anche degli ulteriori dati previsti per i dirigenti. Per tali informazioni opera un regime di trasparenza già tipizzato, nel cui ambito non possono in linea di principio essere opposte esigenze di riservatezza, salva l’osservanza del principio di minimizzazione.
Valutazione negativa sull’accesso ai verbali e alle valutazioni comparative
Diversa è la posizione dei verbali e dei documenti contenenti le valutazioni comparative dei partecipanti alla selezione per 18 incarichi. Tali atti includono dati personali e informazioni attitudinali e professionali riferite sia ai vincitori sia ai non vincitori. Secondo il Garante, la loro ostensione tramite accesso civico potrebbe determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, con possibili ricadute negative sul piano sociale, relazionale e professionale dei dipendenti interessati.
Inammissibilità dell’accesso civico parziale
Il Garante esclude che sia sufficiente una versione oscurata dei documenti, poiché nel caso concreto l’eliminazione dei nominativi non eviterebbe la re-identificazione dei dipendenti. Il numero esiguo di interessati, la distribuzione nelle aree organizzative e la conoscibilità interna dell’assegnazione nominativa renderebbero comunque possibile associare i giudizi ai singoli lavoratori.
Rapporto con l’accesso documentale ex legge n. 241/1990
L’Autorità precisa che l’accesso civico generalizzato, riconosciuto a chiunque e soggetto ai soli limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, non va confuso con l’accesso documentale della legge n. 241/1990, che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale. Resta dunque ferma la valutazione autonoma dell’amministrazione su un’eventuale istanza proposta secondo tale diverso regime.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 8 feb 2024Parere del Garante n. 60 del 08/02/2024
- Parere · 8 feb 2024Parere del Garante n. 88 del 08/02/2024
- Parere · 24 gen 2024Parere del Garante n. 55 del 24/01/2024
- Parere · 24 gen 2024Parere del Garante n. 54 del 24/01/2024
- Parere · 20 feb 2024Parere del Garante n. 84 del 20/02/2024
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 90 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →