Parere del Garante n. 2 del 11/01/2024
Parere sullo schema di decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo del 16 dicembre 1992, n. 285 - 11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, che disciplina collocazione e uso dei dispositivi per il controllo a distanza delle violazioni dei limiti di velocità ex art. 142 c.d.s. Il testo recepisce le osservazioni dell’Ufficio del Garante e introduce/precisa profili privacy essenziali: ruoli del titolare e dei responsabili, limiti all’affidamento di attività a terzi, misure di sicurezza, minimizzazione e limitazione delle finalità, tempi di conservazione e tutela dell’accesso dell’interessato alle immagini. È inoltre previsto che la ripresa frontale sia consentita solo se le immagini delle persone a bordo vengono automaticamente oscurate. In conclusione, il Garante non formula rilievi in materia di protezione dei dati personali.
Parere favorevole sullo schema di decreto MIT-MI relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 c.d.s.
Parere sullo schema di decreto MIT-MI sui dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 c.d.s.
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120. Lo schema disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo destinati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Quadro normativo di riferimento
Nel parere sono richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, nonché vari atti attuativi in materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e di ripartizione dei proventi delle sanzioni. Il Garante opera nell'ambito della consultazione obbligatoria prevista dall'art. 36, par. 4, GDPR e del potere consultivo ex art. 58, par. 3, lett. b), GDPR.
Contenuto essenziale dello schema esaminato
Lo schema si applica sia ai dispositivi di nuova installazione sia a quelli già esistenti. Definisce le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo, le modalità di utilizzo delle postazioni fisse o mobili, nonché il regime di trattamento dei dati personali connesso all'accertamento delle violazioni. Viene individuato come titolare del trattamento l'amministrazione da cui dipende l'organo di polizia stradale procedente.
Profili privacy considerati dal Garante
Il testo sottoposto al Garante recepisce le osservazioni istruttorie dell'Ufficio e viene ritenuto conforme ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi dell'art. 25 GDPR. In particolare, sono valorizzati:
- la chiara individuazione dei ruoli di titolare, responsabili e persone autorizzate;
- la necessità di formalizzare per iscritto gli incarichi a soggetti terzi ex art. 28 GDPR;
- l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, in linea con gli artt. 5, 24, 25 e 32 GDPR;
- la conformità ai principi di minimizzazione, limitazione della finalità, limitazione della conservazione e integrità/riservatezza.
Attività complementari e rapporto con soggetti terzi
L'allegato B consente l'affidamento a terzi di attività meramente manuali e complementari, sussidiarie alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, purché ciò avvenga nel rispetto della disciplina privacy. Il soggetto incaricato deve essere nominato responsabile del trattamento mediante accordo ex art. 28 GDPR e i dipendenti devono operare come persone autorizzate sotto l'autorità del titolare o del responsabile, ai sensi dell'art. 29 GDPR.
Immagini, accesso agli atti e tutela degli interessati
Il Garante prende atto della previsione per cui le fotografie o immagini utilizzate come prova non vanno inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo insieme al verbale di contestazione. L'accesso alla documentazione fotografica o video deve invece essere garantito, su richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso documentale e dell'accesso ai dati personali di cui agli artt. 12 e 15 GDPR, con oscuramento delle persone e delle targhe di eventuali altri veicoli.
Ripresa frontale, minimizzazione e anonimizzazione
Lo schema precisa che, pur essendo consentito il monitoraggio continuativo del traffico, le immagini devono essere memorizzate solo in caso di infrazione. Il Garante valorizza inoltre la previsione secondo cui la ripresa frontale del veicolo è ammessa soltanto se il sistema è dotato di una funzione di oscuramento automatico delle parti di immagine che consentono l'identificazione delle persone a bordo. Tale soluzione è ritenuta coerente con la minimizzazione dei dati e con la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.
Esito del parere
Alla luce delle modifiche e precisazioni introdotte nello schema e nel relativo allegato B, il Garante conclude di non formulare rilievi in materia di protezione dei dati personali. Il parere è quindi favorevole sullo schema di decreto interministeriale.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda lo schema di decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992. Il Garante opera ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Assetto dei ruoli e responsabilità privacy
Lo schema chiarisce che il titolare del trattamento è l'amministrazione da cui dipende l'organo di polizia stradale che effettua l'accertamento. Viene inoltre richiesto che l'affidamento di attività a soggetti terzi avvenga mediante accordo scritto ex art. 28 GDPR, con puntuale regolazione dei rapporti con i responsabili del trattamento e con le persone autorizzate che operano sotto la loro diretta autorità ai sensi dell'art. 29 GDPR.
Misure tecniche, organizzative e principi GDPR
Il Garante valorizza la previsione dell'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, in coerenza con gli artt. 5, 24, 25 e 32 GDPR. Nel provvedimento si dà conto dell'adeguamento ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, responsabilizzazione, integrità e riservatezza, minimizzazione, limitazione della finalità e limitazione della conservazione.
Gestione delle immagini e accesso dell'interessato
Le fotografie o immagini che costituiscono fonte di prova non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo insieme al verbale. L'accesso alla documentazione fotografica o video deve essere reso disponibile su richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto dell'art. 25 della l. n. 241/1990 e degli artt. 12 e 15 GDPR, con oscuramento delle persone e delle targhe di eventuali altri veicoli.
Ripresa frontale e anonimizzazione automatica
È escluso l'utilizzo di dispositivi o sistemi che effettuino la ripresa frontale del veicolo se l'apparecchiatura consente di memorizzare immagini delle persone a bordo. È invece consentito il ricorso a dispositivi con ripresa frontale solo se dotati di una funzione che oscura automaticamente le parti dell'immagine idonee a identificare i soggetti presenti nel veicolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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