Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26651/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/12/2024 con cui il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro depositato con il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero del suo controvalore in danaro. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dei preziosi, in buona fede, e chiedeva la restituzione o il pagamento del controvalore, invocando anche le tutele previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) e l'art. 58 per il riconoscimento del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello. Motivi principali: 1) il gravame era meramente ripropositivo rispetto a istanza analoga già rigettata con provvedimento del 24/11/2023 e quindi precluso; 2) mancava un interesse concreto ed attuale dell'impugnante a ottenere un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sua sfera giuridica; 3) il G.I.P. e l'amministratore giudiziario avevano ottenuto autorizzazione alla vendita dell'oro sequestrato e il ricavato (euro 3.399.201,35) era stato versato al F.U.G., rendendo impraticabile, nell'immediato, la restituzione in natura; 4) la ricorrente, benché riconosciuta in buona fede, in quella situazione poteva vantare al più un diritto di credito che deve essere fatto valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 57) e non ottenere via appello cautelare un effetto immediato di restituzione.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ritenuto che l'appello non rispettasse i limiti di ammissibilità posti dalla disciplina degli impugnativi cautelari

  • d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.)

    artt. 52 segg. d.lgs. n. 159/2011

    Le disposizioni sul regime dei diritti dei terzi e sulla verifica dei crediti si applicano alla fattispecie (richiamate anche dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p.); la ricorrente, pur in buona fede, deve attivare la procedura di ammissione e verifica dei crediti prevista dal codice antimafia per ottenere il riconoscimento della propria pretesa patrimoniale

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 57)

    art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    L'art. 57 disciplina la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo: la Corte ha indicato che il diritto della terza a ottenere il controvalore deve essere fatto valere in quella sede

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 58)

    art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Articolo invocato dalla difesa per il riconoscimento del credito: la Corte osserva che tale rimedio è quello applicabile e che la sola buona fede non esonera dalla procedura concorsuale prevista dal codice antimafia

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 56)

    art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    L'amministratore giudiziario può subentrare nella gestione e valutare le richieste contrattuali dei terzi; il giudice ha richiamato che eventuali facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore e, ove necessaria, previa autorizzazione del giudice delegato

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata per rendere applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 alla materia del procedimento cautelare penale; la Corte conferma la rilevanza del procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia

  • art. 310 cod. proc. pen. (richiamato da giurisprudenza)

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in motivazione per chiarire i canoni di specificità richiesti all'appello cautelare: l'appello deve indicare punti e motivi in modo adeguato e non limitarsi a riproporre le stesse istanze già decise

Massime di principio

  • Un appello è inammissibile se ripropone questioni già decidere senza apportare elementi nuovi o non previamente conosciuti: è necessario dimostrare novità o errori specifici della decisione impugnata
  • Per ottenere misure che producano effetti immediati nella propria sfera giuridica (es. riespizione del bene sequestrato) l'interesse dell'impugnante deve essere concreto e attuale; se non è possibile ottenere un risultato immediato l'impugnazione può essere ritenuta priva di utilità
  • Se il bene sequestrato è stato venduto con autorizzazione giudiziaria e il ricavato depositato nel fondo unico (F.U.G.), il terzo titolare del bene perde l'immediata possibilità di restituzione in natura e potrà al più contestare un credito sul ricavato secondo le procedure previste
  • I terzi in buona fede non sono privi di tutela, ma la tutela può passare attraverso la procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo), e non necessariamente tramite un incidente cautelare che produca effetti immediati
  • Le facoltà contrattuali del terzo nei confronti della società sequestrata possono essere esercitate, se del caso, nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011), ma ciò richiede che l'amministratore le accolga e, talvolta, l'autorizzazione del giudice delegato
  • Per opporsi efficacemente a un provvedimento di sequestro e mirare alla restituzione di beni bisogna documentare con precisione l'identificazione dei beni nel magazzino/inventario e fornire elementi nuovi rispetto a precedenti provvedimenti; la sola dichiarazione di buona fede è condizione necessaria ma non sufficiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.