Prescrizioni del Garante n. 125 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato una segnalazione relativa alla consegna, da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di una cartella clinica contenente un esame diagnostico e un referto riferiti a un soggetto diverso dall'intestataria. Pur riconoscendo l'episodio come isolato, di natura colposa e già affrontato con misure correttive interne, l'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR. In considerazione della minore gravità del caso, dell'assenza di dolo e della collaborazione del titolare, il Garante ha scelto di ammonire l'Azienda anziché irrogare una sanzione pecuniaria, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: ammonimento per errata inclusione nella cartella clinica di dati sanitari di un terzo e carenze di sicurezza nel trattamento
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: ammonimento per errata inclusione di dati sanitari in cartella clinica
Il provvedimento riguarda l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e un trattamento di dati sanitari effettuato nell'ambito della gestione di cartelle cliniche. L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione relativa alla presenza, nella documentazione sanitaria rilasciata a un'interessata, di esami e referti riferibili a un soggetto terzo.
Origine della segnalazione e fatti contestati
La segnalante ha riferito che, in qualità di erede legittimo di una paziente, aveva richiesto copia della cartella clinica della congiunta all'Ufficio Cartelle Cliniche dell'AOU di Sassari. Dalla documentazione consegnata sarebbero emersi:
- dati sensibili e risultati di esami diagnostici inseriti erroneamente;
- un tracciato ECG e un referto medico riferibili a un'altra persona;
- l'assenza, nella cartella rilasciata, del tracciato elettrocardiografico della paziente interessata.
Istruttoria e difese del titolare
L'Autorità ha chiesto informazioni all'Azienda ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy. Il titolare ha rappresentato che l'episodio avrebbe riguardato un solo documento, in un contesto in cui le due pazienti presentavano elementi anagrafici e clinici sovrapponibili: stesso cognome, ricovero nello stesso reparto, nel medesimo periodo, età simile e medesima patologia cardiologica.
Nella memoria difensiva l'Azienda ha sostenuto che:
- l'errore era dovuto a una fase manuale di stampa e archiviazione, quindi a un errore materiale colposo e non doloso;
- l'evento era isolato e circoscritto nel tempo;
- il trattamento era svolto in ambito sanitario e in un processo ancora cartaceo, in transizione verso la cartella clinica elettronica regionale;
- il documento errato era stato rimosso e reinserito nella cartella corretta;
- l'evento era stato annotato nel registro interno delle non conformità e segnalato al DPO;
- era stata inviata una nota di scuse alla segnalante, invitandola a distruggere il documento errato e a non diffonderne i dati;
- non risultavano danni concreti per le persone coinvolte.
Valutazioni del Garante sulle violazioni
Il Garante ha richiamato la particolare tutela dei dati relativi alla salute, evidenziando che il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, capaci di garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.
Ha inoltre ribadito che, in ambito sanitario, le informazioni sullo stato di salute possono essere comunicate solo all'interessato o a terzi in presenza di un idoneo presupposto giuridico o di una delega scritta dell'interessato, richiamando l'art. 9 GDPR.
All'esito dell'istruttoria l'Autorità ha ritenuto non superati i rilievi iniziali e ha confermato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR, poiché nella cartella clinica rilasciata erano stati inseriti esami diagnostici riconducibili a un altro soggetto, in assenza di adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza.
Qualificazione del caso come violazione minore e scelta dell'ammonimento
Pur dichiarando l'illiceità del trattamento, il Garante ha valorizzato alcuni elementi attenuanti:
- l'episodio era isolato;
- mancava il dolo;
- il titolare aveva adottato misure per prevenire la reiterazione;
- l'Azienda aveva collaborato durante tutta la fase istruttoria;
- non risultavano precedenti procedimenti pertinenti a carico del titolare.
Sulla base di tali elementi, il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 del Gruppo di lavoro art. 29, come fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati. Il Garante ha quindi ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, anziché una sanzione pecuniaria.
Provvedimenti finali e pubblicazione
Nel dispositivo finale il Garante:
- ha dichiarato, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f) GDPR, l'illiceità del trattamento effettuato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- ha ammonito il titolare ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR;
- ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante;
- ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice privacy.
È stato infine richiamato il termine per proporre ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione
La vicenda origina da una segnalazione della figlia ed erede legittimo di una paziente, che lamentava di aver ricevuto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari copia di una cartella clinica contenente dati sanitari e risultati di esami diagnostici riferiti a un'altra persona, con contestuale mancanza di un tracciato ECG dell'interessata.
Esito dell'istruttoria e posizione dell'Azienda
L'Azienda ha spiegato che l'errore era derivato da un'unica trasmissione documentale, in un contesto cartaceo e manuale, con sovrapposizioni anagrafiche e cliniche tra le due pazienti. Ha inoltre riferito di aver rimosso il documento errato, reinserito correttamente il referto, avviato il registro interno delle non conformità, informato il DPO e adottato misure organizzative e formative aggiuntive.
Violazioni riscontrate
Il Garante ha confermato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR, ritenendo che l'Azienda abbia comunicato dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico e senza adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire sicurezza, integrità e riservatezza del trattamento.
Valutazione della gravità e ammonimento
Pur rilevando l'illiceità del trattamento, l'Autorità ha qualificato il caso come 'violazione minore' ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253 sulle sanzioni, valorizzando l'episodio isolato, l'assenza di dolo, la collaborazione del titolare, le misure correttive adottate e la mancanza di precedenti pertinenti. Per tale ragione ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) GDPR.
Provvedimenti finali e impugnazione
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ammonito l'Azienda, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 17 del Regolamento interno n. 1/2019 e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale. È stato inoltre richiamato il rimedio giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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