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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 1776 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contenzioso tributario - appello - interesse ad agire - art. 100, c.p.c. - non sussiste - inammissibilità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. In particolare, la richiesta di ottenere una diversa formula decisoria, a fronte dell'accoglimento già ottenuto in primo grado, non è stata considerata idonea a integrare un interesse processuale concreto e attuale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto in secondo grado una diversa formula di accoglimento rispetto a quella già ottenuta in primo grado. La domanda è stata ritenuta priva di un attuale e concreto interesse ad agire o a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché il provvedimento richiesto non avrebbe apportato un'utilità ulteriore o una tutela più efficace rispetto a quella già conseguita. L'interesse ad agire costituisce infatti una condizione dell'azione e richiede un bisogno effettivo di tutela giurisdizionale, non una mera preferenza per una diversa formulazione della decisione.

Norme richiamate

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    La norma richiede che la parte dimostri un interesse attuale, concreto e giuridicamente rilevante alla tutela richiesta. Se la decisione domandata non è idonea a procurare un'utilità ulteriore rispetto a quella già ottenuta, manca l'interesse ad agire e la domanda, o l'impugnazione, è inammissibile.

Massime di principio

  • Un'impugnazione è ammissibile solo se può procurare alla parte un'utilità concreta e ulteriore; non basta contestare la forma della decisione quando il risultato sostanziale è già stato ottenuto.
  • La richiesta di una diversa motivazione o formula di accoglimento, senza effetti pratici più favorevoli, normalmente non integra un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
  • Prima di proporre appello occorre verificare se la decisione impugnata abbia realmente leso un interesse della parte e se l'accoglimento dell'impugnazione possa modificare in modo utile la sua posizione giuridica.
  • La carenza di interesse ad agire è una questione di ammissibilità e può condurre alla definizione dell'impugnazione senza esame del merito.

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