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Legge

L.R. Abruzzo 14/2021

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce l’assetto del Parco naturale regionale Sirente Velino: finalità, confini, organi di gestione, vigilanza e sorveglianza, con modifiche alla l.r. 42/2011. Prevede norme transitorie per insediamento degli organi, pubblicazione della cartografia e adeguamento dello statuto. Alcune disposizioni sono state poi colpite da illegittimità costituzionale parziale.

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini

Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino

La legge regionale Abruzzo n. 14 del 2021 riscrive in più punti la l.r. 42/2011, ridefinendo finalità, confini, organi e funzioni dell’Ente Parco naturale regionale Sirente Velino. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio abruzzese ricompreso nel perimetro del Parco.

Finalità del Parco

Il provvedimento individua una serie ampia di obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica. Il Parco deve conservare specie e habitat naturali, proteggere flora e fauna autoctone, attuare le misure di tutela previste dalle direttive europee Habitat e Uccelli nelle ZSC e ZPS interne al perimetro, promuovere la fruizione culturale e turistica del territorio e favorire forme di sviluppo sostenibile.

Tra le finalità rientrano inoltre:

  • la riduzione dei rifiuti e l’uso o produzione di energie a basso impatto;
  • la valorizzazione di attività ecocompatibili, eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;
  • la manutenzione del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
  • la ricerca scientifica nel rispetto della salvaguardia ambientale;
  • la tutela di tradizioni, aspetti antropologici, centri storici e nuclei rurali;
  • il sostegno a proprietari, conduttori e residenti, anche in chiave occupazionale;
  • la promozione di attività culturali, ricreative e sportive collegate al rapporto uomo-natura.

Confini e articolazione territoriale

I confini del Parco sono definiti dalla cartografia allegata in scala 1:100.000 e dalla cartografia depositata presso il competente ufficio regionale in scala 1:25.000. Il territorio è articolato in tre aree comprensoriali:

  • Area Subequana;
  • Area Marsicana;
  • Area dell’Altopiano Sirente Velino.

La legge prevede che la rappresentatività delle aree sia garantita nelle designazioni dei rappresentanti comunali nella Comunità del Parco.

Organi dell’Ente Parco e governance

Gli organi dell’Ente Parco sono:

  • Presidente;
  • Consiglio direttivo;
  • Comunità del Parco;
  • Revisore unico.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco e d’intesa con l’assessore competente, tra soggetti con esperienza in materia amministrativa e di tutela e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico e ambientale. Rappresenta legalmente l’Ente, coordina l’attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica.

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri:

  • tre nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco;
  • tre nominati dal Consiglio regionale tra esperti ambientali e soggetti con esperienza amministrativa o gestionale.

Il Consiglio direttivo è validamente operativo con almeno quattro membri, dura cinque anni e i componenti non possono essere nominati per più di due volte consecutive. Nella prima seduta elegge un Vicepresidente.

Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera sulle questioni generali dell’Ente, sui bilanci, sui programmi triennali e annuali, sui mutui e sulle operazioni immobiliari. Inoltre:

  • ratifica gli atti urgenti adottati dal Presidente;
  • adotta Piano del Parco e Regolamento;
  • adotta lo Statuto dell’Ente.

È previsto un regime economico per gli organi: al Presidente spetta un’indennità pari al 60% di quella prevista per la medesima carica nei parchi nazionali; al Vicepresidente e ai consiglieri un gettone di presenza di 30 euro a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate.

Comunità del Parco

La Comunità del Parco è composta dai Sindaci o consiglieri comunali delegati e dal Presidente della Provincia o da un consigliere provinciale delegato dei comuni e delle province, anche solo parzialmente, ricompresi nel Parco. Ha funzioni consultive e propositive.

Il suo parere è obbligatorio su:

  • Statuto dell’Ente Parco;
  • Piano e Regolamento del Parco;
  • bilancio di previsione e conto consuntivo;
  • altre questioni, se richiesto da un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

La Comunità elegge Presidente e Vicepresidente, può dotarsi di un regolamento interno e deve essere convocata almeno due volte l’anno o su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente dell’Ente Parco. I pareri si intendono favorevolmente acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti.

Revisore unico

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Svolge controllo contabile e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, redige relazioni su bilancio preventivo e conto consuntivo e può formulare proposte per migliorare efficienza ed economicità.

È obbligatorio acquisire il suo parere su bilancio preventivo economico e conto consuntivo. In caso di gravi irregolarità deve riferire immediatamente al Consiglio direttivo e alla Giunta regionale. Dura cinque anni e non è rinominabile presso lo stesso Ente Parco.

Comitato consultivo tecnico-scientifico

È istituito un Comitato consultivo con funzioni tecnico-scientifiche, composto dal Presidente del Parco, dal Direttore, da rappresentanti dell’Università dell’Aquila, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, delle associazioni ambientaliste, escursionistiche, agricole, turistiche e di caccia e pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale.

Il Comitato esprime pareri non vincolanti su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo o dalla Comunità del Parco. È nominato dal Consiglio direttivo, insediato e presieduto dal Presidente del Parco. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese di viaggio.

Collaborazioni e funzioni associate

L’Ente Parco può svolgere funzioni associate e iniziative comuni con gli altri enti gestori di aree protette regionali, anche mediante impiego condiviso di personale e realizzazione di progetti comuni. Può inoltre avvalersi della Regione, di altri enti regionali e degli enti locali sulla base di protocolli d’intesa.

Regole di vigilanza e sorveglianza

La vigilanza sulla gestione del Parco è attribuita alla Regione. La sorveglianza sul territorio è affidata:

  • al Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri tramite convenzioni;
  • alla Polizia provinciale locale tramite personale in avvalimento;
  • alle guardie ecologiche volontarie.

La norma originaria sulle guardie del parco è stata oggetto di illegittimità costituzionale parziale; nel testo consolidato resta quindi solo la disciplina residua non colpita. Il personale di sorveglianza opera in divisa ed è munito di tesserino rilasciato dall’Ente Parco.

Modifiche puntuali alla disciplina delle attività nel Parco

La legge introduce alcuni aggiustamenti alla disciplina delle attività consentite e delle collaborazioni operative:

  • viene esteso il riferimento alle attività agricole multifunzionali;
  • sono previste forme collaborative con imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese, tramite convenzioni;
  • in alcune ipotesi di divieto o limitazione, l’attività resta consentita solo previa specifica autorizzazione dell’Ente Parco.

Abrogazione e regime transitorio

È abrogato l’articolo 16 della l.r. 42/2011.

Le disposizioni transitorie prevedono che:

  • la cartografia ufficiale sia pubblicata in formato digitale sul portale regionale e sul sito del Parco entro 30 giorni dall’entrata in vigore;
  • la Comunità del Parco sia convocata entro 15 giorni dall’entrata in vigore per la proposta di nomina del Presidente, senza applicare il termine ordinario previsto dalla legge previgente;
  • il termine di 60 giorni per la designazione dei membri del Consiglio direttivo decorra dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della legge;
  • il Consiglio direttivo adegui lo Statuto entro un anno dall’entrata in vigore;
  • il Commissario continui a svolgere le funzioni sostitutive fino all’insediamento del Presidente e trasferisca le consegne entro 30 giorni, con relazione sulle attività e sui documenti contabili.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi e i gettoni devono comunque rispettare le norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, ove applicabili.

Profili di incostituzionalità segnalati nel testo

Nel testo sono riportate le note relative all’impugnazione governativa e alla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2022. In particolare:

  • sono stati dichiarati illegittimi i commi 1 e 2 dell’articolo sulla nuova disciplina dei confini, con conseguente incidenza sulla parte relativa ai confini;
  • è stata dichiarata illegittima la parte dell’articolo sulla sorveglianza relativa alle guardie del parco, limitatamente al periodo in cui è stata vigente, e corretta la formulazione sul personale di cui al comma 3.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il 10 giugno 2021, il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

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