Cassazione Penale, Sentenza n. 26564/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 02/07/2024 con cui la Corte territoriale ha respinto l'istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta dal Tribunale di Messina (23/07/2020) e confermata dalla Corte d'appello di Messina (29/10/2021), relativa a società e beni mobili e immobili. Il ricorrente deduceva come novum la sentenza di assoluzione del 21/12/2022 (Tribunale di Patti) nel procedimento per usura a lui contestata, sostenendo che tale assoluzione avrebbe dovuto incidere sul giudizio di pericolosità e sulla legittimità della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte d'appello di Reggio Calabria secondo cui l'assoluzione costituisce un novum che incide solo su un segmento specifico del quadro probatorio ma non è idoneo a mettere in crisi il complessivo giudizio di pericolosità fondato su gravi indizi riguardanti attività illecite (usura, intermediazione creditizia illecita, falso, truffa, fatture per operazioni inesistenti) e sulla consistente movimentazione di denaro (circa 800.000 euro l'anno nel periodo 2003-2010). Pertanto la revocazione della confisca è stata respinta e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
L'art. 28 disciplina la revocazione delle misure di prevenzione per fatti sopravvenuti (novum). La Corte ha interpretato la norma nel senso che il novum deve essere idoneo a incidere concretamente sul giudizio di pericolosità e sulla relazione tra beni e proventi illeciti; un'assoluzione limitata a un episodio circoscritto non invalida il complessivo quadro di pericolosità fondato su plurimi elementi e sulla rilevante movimentazione patrimoniale
Decreti/residui di merito
Decreto Tribunale di Messina 23/07/2020; Decreto Corte d'appello di Messina 29/10/2021
I provvedimenti di prevenzione richiedono valutazioni fattuali e di pericolosità che, adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità se non con argomentazioni capaci di scardinarne il nesso logico; l'esistenza di più indici di pericolosità e di consistenti movimenti finanziari giustifica la confisca anche se una parte delle contestazioni penali è stata successivamente definita con assoluzione o prescrizione
Massime di principio
- Un'assoluzione penale limitata a specifici episodi non è automaticamente idonea a determinare la revoca di una misura di prevenzione patrimoniale se il provvedimento di prevenzione si fonda su un quadro più ampio di indizi e su evidenze patrimoniali di illecita origine
- Per ottenere la revocazione della confisca prevista dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare che il novum incide sostanzialmente sul nucleo probatorio che ha sorretto la valutazione di pericolosità e il nesso tra beni e proventi illeciti
- Le valutazioni di pericolosità e di correlazione patrimoniale operate dai giudici della prevenzione sono apprezzamenti di fatto che, se congruamente motivati, hanno limitata sindacabilità in sede di legittimità
- Nel giudizio di prevenzione possono essere valutati elementi probatori anche se il relativo reato è prescritto: la prescrizione non impedisce l'utilizzo degli elementi probatori per attestare l'origine illecita dei beni
- Per contrastare efficacemente una confisca è strategico produrre documentazione che dimostri l'origine lecita dei beni o che il nuovo elemento (es. assoluzione) riguarda fatti tali da incidere sul periodo e sulle circostanze materiali che giustificano il provvedimento di prevenzione
- Quando il provvedimento di prevenzione si fonda su movimenti finanziari ingenti e su plurime fattispecie delittuose, la difesa deve mostrare, con elementi concreti e specifici, l'assenza di nesso causale tra tali movimenti e attività illecite
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