Cassazione Penale, Sentenza n. 10778/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (riesame) che aveva confermato la custodia in carcere applicata dal G.I.P. di Marsala per il reato di tentato omicidio in qualità di presunto mandante dell'agguato alla vittima Bongiorno David Damiano (26/6/2024). Il difensore ha dedotto: 1) carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che dalle risultanze non emergeva che Majale avesse commissionato l'aggressione con l'uso di un'arma (il coltello era stato usato da Randazzo e non risultavano contatti con questo), e che al più si sarebbe potuto ipotizzare un concorso anomalo; 2) carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e, in subordine, richiesta di derubricazione a lesioni personali e sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva. Le indagini avevano comunque rilevato elementi quali dichiarazioni della testimone Mangiaracina (inizialmente indicanti aggressori nordafricani, poi indicando Polessi e Randazzo e riferendo la frase "questo è per Nardo!"), ritrovamento di scarpe insanguinate in capo a Polessi, messaggi WhatsApp inviati da Majale (es. alle 00:37 del 26/6 "o da trovali - massacrali"), un video dell'aggressione inviato a Majale alle 1:10, e messaggi successivi di compiacimento; nel telefono di Majale risultavano altresì messaggi che evidenziavano motivi di gelosia e minacce verso la vittima.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di merito corretta e non manifestamente illogica: i giudici hanno valutato nel loro complesso la convergenza degli elementi (frase della testimone, scambio di messaggi prima e dopo l'agguato, ricezione del video e atteggiamento non dissociativo di Majale) come idonei a fondare gravi indizi in ordine al reato di tentato omicidio nei confronti del ricorrente. Sul punto cautelare la Corte ha confermato che la motivazione relativa al pericolo di reiterazione è congrua, anche alla luce del fatto che il fatto è stato commesso mentre Majale era sottoposto agli arresti domiciliari in altro procedimento e aveva violato il divieto di comunicare con terzi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ove Majale è ristretto (ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in sede difensiva come possibile modello di concorso (concorso di persone nel reato). La Corte segnala che la difesa avrebbe potuto prospettare diversi modelli di partecipazione, ma l'ordinanza ha ritenuto comunque configurabile il coinvolgimento del ricorrente quale mandante sulla base degli elementi probatori
art. 116 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile alternativa (concorso anomalo). La Corte non ha escluso la rilevanza dell'argomento ma ha ritenuto che, allo stato, gli elementi complessivi appalesassero un quadro indiziario coerente con l'ipotesi più grave (tentato omicidio) e non solo con una forma anomala di concorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per disporre la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario del luogo di detenzione, poichè la decisione non comporta la rimessione in libertà
Principio di diritto consolidato (giurisprudenza di legittimità)
numerose pronunce citate nella motivazione (es. Sez. 2, n. 27866/2019; Sez. F, n. 47748/2014; Sez. U, n. 11/2000)
La Corte ha applicato il principio secondo cui in sede di Cassazione sul tema delle misure cautelari il sindacato è limitato: è consentita la verifica della congruità e logicità della motivazione del giudice di merito ma non una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie; l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo se vi è mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme
Massime di principio
- La convergenza di elementi indiziari (dichiarazioni di testi, messaggi immediatamente precedenti e successivi all'evento, ricezione di materiale probatorio come video e comportamento non dissociativo del presunto mandante) può legittimare l'attribuzione del ruolo di mandante e la qualificazione del reato in termini più gravi (es. tentato omicidio) già in sede cautelare.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione: non è consentito rimettere in discussione la valutazione del merito delle risultanze probatorie se non emergono errori di diritto o manifesta illogicità.
- La prova indiretta (messaggi, video, reazioni del presunto autore a quanto ricevuto) può essere valutata come elemento univoco che depone per l'animus necandi quando la condotta e gli scambi appariscono coerenti con l'obiettivo di cagionare un danno grave o la morte.
- Il compimento del reato mentre l'indagato è sottoposto a altra misura restrittiva (es. arresti domiciliari) e la violazione delle relative prescrizioni (es. divieto di comunicare) rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari, giustificando misure più afflittive per il pericolo di reiterazione.
- Per contestare con efficacia la sussistenza delle esigenze cautelari o dei gravi indizi in Cassazione occorre proporre censure mirate che dimostrino la mancanza o la manifesta illogicità del ragionamento del giudice di merito; critiche generiche o richieste di diversa valutazione delle stesse circostanze sono normalmente inammissibili.
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