R.R. Puglia 12/2010
Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia la costituzione, l’autorizzazione e il finanziamento dei centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio, promossi soprattutto dalle associazioni di categoria provinciali più rappresentative. Definisce requisiti soggettivi, attività consentite e finalità di supporto alle PMI per innovazione, qualità, semplificazione amministrativa e accesso alla finanza agevolata.
Autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica per il commercio in Puglia
Autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica in Puglia
Il regolamento della Regione Puglia disciplina la costituzione, l’autorizzazione e il finanziamento dei centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione/commercio. La finalità è rafforzare il supporto alle imprese utenti, in particolare alle piccole e medie imprese, per favorire modernizzazione, qualità, innovazione e semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.
Finalità e ambito applicativo
L’atto attua la disciplina regionale sui centri di assistenza tecnica prevista dalla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11, come modificata dalla legge regionale 7 maggio 2008, n. 5. La Regione favorisce tali centri per stimolare:
- la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi per l’ammodernamento della rete distributiva;
- il miglioramento dei sistemi aziendali, anche ai fini delle certificazioni di qualità;
- l’elevazione del livello tecnologico;
- la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.
Soggetti promotori e costituzione dei centri
I centri possono essere promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale, purché con sede legale nel territorio regionale. Possono partecipare ai centri anche altri soggetti collegati al sistema economico e formativo, tra cui camere di commercio, enti di formazione professionale, consorzi e cooperative di garanzia fidi, enti pubblici e privati con finalità di sviluppo economico, altri enti di assistenza tecnica presenti in Regione, istituti di credito, società finanziarie ed enti bilaterali settoriali.
Requisiti per l’autorizzazione
Per chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica, le associazioni di categoria devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- presenza nel consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con propri consiglieri in rappresentanza del commercio, risultante dal decreto di assegnazione previsto dalla legge n. 580/1993;
- rappresentanza di non meno del 10% delle imprese commerciali attive, secondo i dati Unioncamere dell’ultimo anno disponibile, con prova mediante attestazione INPS o attestazione di un ente bilaterale di settore. Tali requisiti devono essere dimostrati con riferimento alla provincia o alle province in cui il centro intende operare.
Attività consentite
Le autorizzazioni regionali possono riguardare due grandi aree di attività:
- assistenza tecnica e consulenza, tramite sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;
- avvalimento.
L’assistenza tecnica e consulenza comprende, tra le altre, attività di diffusione e innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economico-finanziaria, accesso alla finanza agevolata, adempimenti amministrativi, sicurezza e tutela dei consumatori, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, commercio elettronico, internazionalizzazione, cooperazione e integrazione. L’avvalimento comprende pratiche amministrative, finanza agevolata, creazione d’impresa, studi e ricerche.
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