R.R. Puglia 10/2010
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che disciplina certificazione energetica, requisiti minimi e criteri di calcolo per edifici nuovi ed esistenti, in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e delle linee guida nazionali. Si applica agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e recupero, con varie esclusioni per beni culturali, edifici produttivi e fabbricati di modeste dimensioni.
Certificazione energetica degli edifici
Certificazione energetica degli edifici
Il regolamento regionale della Puglia disciplina, in attuazione della normativa statale e comunitaria sul rendimento energetico nell’edilizia, i criteri per migliorare la prestazione energetica degli edifici, definire la certificazione energetica e individuare i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato e ai controlli sugli impianti.
Finalità e obiettivi della disciplina
La Regione Puglia persegue il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, tenendo conto delle condizioni climatiche locali. La disciplina mira anche a favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, la diversificazione energetica e l’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale.
In particolare, il regolamento intende:
- promuovere soluzioni costruttive innovative e l’uso di fonti rinnovabili;
- favorire la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- sostenere formazione, aggiornamento e informazione in campo energetico;
- disciplinare il calcolo delle prestazioni energetiche integrate;
- fissare requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti oggetto di ristrutturazione;
- stabilire criteri e caratteristiche della certificazione energetica;
- indicare requisiti professionali e criteri di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione e alle ispezioni.
Definizioni rilevanti
Il regolamento precisa alcune nozioni chiave per la sua applicazione. Tra le principali:
- per edificio si intende il sistema di strutture e impianti che delimita uno spazio definito, riferibile anche a porzioni di edificio destinate a unità immobiliari autonome;
- per edificio di nuova costruzione si intende quello per cui la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività sia presentata dopo l’entrata in vigore del regolamento;
- la prestazione energetica riguarda la quantità annua di energia necessaria per i bisogni standard dell’edificio, compresi climatizzazione, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione;
- l’attestato di certificazione energetica è il documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio;
- la certificazione energetica comprende le operazioni necessarie per il rilascio dell’attestato e delle raccomandazioni di miglioramento;
- l’impianto termico include gli impianti destinati alla climatizzazione e/o alla produzione di acqua calda, con specifiche soglie e assimilazioni;
- sono definiti anche sistemi filtranti, trasmittanza termica periodica, coperture a verde e singole unità immobiliari.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tutte le categorie di edifici classificate secondo la destinazione d’uso del D.P.R. n. 412/1993, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nei casi di:
- progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e dei relativi impianti;
- ristrutturazione di edifici e impianti esistenti;
- ampliamenti volumetrici;
- recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti;
- installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.
Sono escluse alcune categorie, tra cui:
- immobili tutelati ai sensi della disciplina dei beni culturali e immobili che, per prescrizioni urbanistiche, possono essere sottoposti solo a restauro e risanamento conservativo quando il rispetto delle regole energetiche altererebbe in modo inaccettabile il carattere o l’aspetto dell’edificio;
- fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzata per esigenze del processo produttivo, nonché quelli che utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- impianti installati ai fini del processo produttivo, anche se in parte usati per usi tipici del settore civile.
Restano inoltre fuori dall’applicazione, salvo le porzioni eventualmente adibite a uffici o usi assimilabili, purché scorporabili ai fini dell’isolamento termico, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione di impianti sportivi.
Per edifici esistenti con usi misti, se non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, la classificazione avviene secondo la destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Criteri di calcolo della prestazione energetica
Per il calcolo della prestazione energetica si applicano le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con decreto ministeriale 26 giugno 2009, nonché gli allegati del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni, come aggiornati dalle stesse linee guida.
Limiti temporali e attualità della disciplina
Il regolamento si applica agli edifici e agli interventi per i quali il titolo edilizio o la relativa attività sia successiva alla sua entrata in vigore, per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione. Le definizioni e le esclusioni sono funzionali all’applicazione della disciplina regionale vigente in Puglia sulla certificazione energetica, ma il testo fornito non contiene ulteriori disposizioni su sanzioni, procedure di rilascio, accreditamento o regime transitorio oltre alle parti riportate.
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