R.R. Puglia 9/2010
Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori”.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 9/2010 integra il regolamento 3/2005 sui requisiti di autorizzazione e accreditamento di CRTM e CSRTM per minori, definendone destinatari, capacità, standard strutturali, organizzativi e di personale. È entrato in vigore il 10 febbraio 2010, ma è stato poi abrogato e sostituito dal r.r. n. 9/2014.
Modifica dei requisiti per le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori in Puglia
Modifica dei requisiti per CRTM e CSRTM per minori in Puglia
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Puglia, l’aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori. La disciplina risultante riguarda i Centri Residenziali Terapeutici per Minori (CRTM) e i Centri Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CSRTM), entrambi inseriti nell’ambito della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.
Ambito e finalità delle strutture
Le strutture sono concepite come servizi terapeutico-riabilitativi intensivi per minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi disturbi della comunicazione, relazione e socializzazione. Il CRTM opera in forma residenziale temporanea, a breve-medio termine, quando sia necessaria una discontinuità temporanea dal contesto di vita; il CSRTM opera in forma semiresidenziale con finalità educativo-terapeutico-riabilitative e di prevenzione della cronicizzazione e di ricoveri impropri.
Destinatari e condizioni di accesso
I destinatari sono minori tra 10 e 18 anni, con articolazione per fasce 10-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari è ammesso l’inserimento di bambini sotto i 10 anni oppure la prosecuzione del progetto fino a 21 anni, ma solo per inserimenti avviati prima della maggiore età e secondo le norme sul prosieguo amministrativo.
Per il CRTM sono indicati, tra gli altri:
- gravi disturbi della comunicazione/relazione;
- disturbi della condotta;
- schizofrenia ad esordio precoce;
- gravi disturbi dell’umore;
- disturbi della condotta alimentare;
- disturbi di personalità;
- ritardo mentale.
L’accesso avviene su valutazione dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, in condivisione con i servizi sociali comunali; è previsto anche l’inserimento per provvedimenti del tribunale per i minorenni in caso di inadeguatezza dell’ambiente familiare. Per alcune ipotesi è prevista una sperimentazione, tra cui minori collocati nel circuito penale e minori stranieri, con limite massimo di uno per struttura.
Capacità ricettiva e fabbisogno
Il CRTM ha capacità ricettiva di 10 posti. Il CSRTM è organizzato in 4 moduli da 5 utenti ciascuno, per una capacità massima di 20 posti.
Il fabbisogno indicativo è così definito:
- CRTM: circa 1 struttura ogni 1.500.000 abitanti nelle aree metropolitane o ad alta densità;
- CSRTM: circa 1 struttura ogni 500.000 abitanti.
Requisiti di ubicazione e struttura
Le strutture devono essere collocate in contesti abitati, non isolati e non stigmatizzanti, con buoni collegamenti di trasporto e connessioni con il tessuto sociale. È preferibile la vicinanza alla residenza della famiglia per mantenere continuità con relazioni significative, scuola e istituzioni educative. Nel CRTM è preferibile una struttura autonoma con spazi esterni.
Sul piano edilizio e funzionale sono richiesti spazi e dotazioni adeguati a un ambiente domestico e non ospedaliero, con ambienti per vita comune, studio, laboratori, colloqui, personale e riunioni. Sono previste specifiche dimensioni minime per le camere del CRTM, disponibilità di bagni, cucina, soggiorno/pranzo, salone attrezzato e automezzi per il trasporto. Per il CSRTM sono richiesti analoghi spazi funzionali, con possibilità di condivisione parziale con il CRTM.
Sicurezza e requisiti tecnici
Entrambe le tipologie devono rispettare le norme vigenti in materia di:
- protezione antisismica;
- protezione antincendio;
- protezione acustica;
- sicurezza elettrica e continuità elettrica;
- sicurezza antinfortunistica;
- igiene dei luoghi di lavoro;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- smaltimento dei rifiuti, anche speciali;
- sicurezza degli impianti.
Sono inoltre prescritti accorgimenti specifici per la sicurezza degli utenti, come robustezza di porte e serramenti, vetri antisfondamento, possibilità di chiusura controllata degli ambienti, custodia di farmaci e oggetti pericolosi, assenza di appigli per atti autolesivi e preferenza per sistemi di cottura elettrici.
Organizzazione, rete territoriale e protocolli
Le strutture devono essere funzionalmente connesse con i servizi territoriali di NPIA e con le altre risorse socio-sanitarie e scolastiche del territorio. Devono esistere procedure scritte per accoglienza, rapporti con le famiglie e i servizi invianti, dimissioni, emergenze, gestione documentale e valutazione degli esiti.
È richiesto:
- un regolamento interno del centro;
- un progetto terapeutico individualizzato definito dall’équipe allargata;
- il consenso informato di genitori/tutori e, se maggiorenni, dell’ospite;
- protocolli d’intesa con NPIA, servizi sociali, SERT, sistema giudiziario, scuola, terzo settore, medicina di base, 118 e pronto soccorso.
Personale
Entrambe le strutture devono essere dotate di équipe multidisciplinare esperta di età evolutiva, con stabilità del personale e basso turn over. Per il CRTM sono previsti, tra l’altro, neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, collaboratori professionali sanitari e operatori socio-sanitari su turni. Per il CSRTM sono previsti analoghi profili, con presenza di personale dedicato anche a trasporto, mensa ed esperti per laboratori se i servizi non sono esternalizzati.
Sono ammessi tirocinanti, volontari e obiettori di coscienza solo se adeguatamente formati, senza computo nei requisiti minimi di personale.
Decorrenza e obsolescenza
Il regolamento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, quindi il 10 febbraio 2010. Il testo riporta espressamente che è stato abrogato e sostituito dal regolamento regionale n. 9/2014, art. 6, per cui oggi ha valore sostanzialmente storico e non operativo.
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