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Regolamento

R.R. Puglia 6/2010

Modifiche al regolamento regionale 15 aprile 2009 n. 6 “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti”

Normativa regionaleR.R. Puglia 6/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia n. 6/2010 modifica il regolamento del 15 aprile 2009 sui requisiti minimi delle unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti. Proroga al 30 settembre 2010 il termine entro cui le strutture devono adeguarsi per ottenere autorizzazione e accreditamento istituzionale, sostituendo il precedente termine del 31 dicembre 2009.

Proroga del termine per l’adeguamento delle unità di raccolta di sangue ed emocomponenti in Puglia

Modifiche ai requisiti per le unità di raccolta di sangue ed emocomponenti

Il regolamento regionale della Puglia 10 febbraio 2010, n. 6 interviene sul regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 6, relativo ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per il funzionamento delle unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e incide sui termini di adeguamento delle strutture interessate.

Proroga del termine di adeguamento

La modifica principale consiste nello spostamento in avanti del termine entro cui le unità di raccolta devono conformarsi ai requisiti previsti dal regolamento originario. In particolare, le strutture devono adeguarsi entro il 30 settembre 2010 ai requisiti indicati nei punti precedenti e nella tabella allegata al regolamento originario, al fine di ottenere:

  • l’autorizzazione al funzionamento;
  • l’accreditamento istituzionale.

Modifica del termine contenuto nell’articolo 7 del regolamento originario

Il regolamento sostituisce inoltre la data del 31 dicembre 2009 con quella del 30 settembre 2010 nel testo dell’articolo 7 del regolamento regionale 15 aprile 2009, n. 6. La modifica ha quindi l’effetto di allineare il regime transitorio al nuovo termine di adeguamento.

Portata applicativa e rilevanza pratica

Si tratta di un atto meramente modificativo e transitorio, volto a prorogare un termine già scaduto al momento della sua adozione. Pur restando formalmente vigente come testo storico, la sua utilità pratica è limitata al regime transitorio del 2010 e non introduce una disciplina autonoma di carattere generale. Per questo, ai fini operativi odierni, può essere considerato sostanzialmente obsoleto.

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