Messaggio numero 18367 del 27-09-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce le modalità di profilazione dei soggetti abilitati a operare con l’INPS, i requisiti per associazioni di categoria e intermediari, l’uso del PIN per le sub-abilitazioni e le nuove funzionalità della procedura Gestione Deleghe, inclusa la consultazione degli attestati di malattia.
Profilazione dei soggetti abilitati e gestione delle deleghe INPS
Profilazione dei soggetti abilitati e gestione delle deleghe INPS
Il documento disciplina l’aggiornamento del sistema di identificazione e profilazione dei soggetti che possono operare nei confronti dell’INPS come datori di lavoro o intermediari autorizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979. Vengono indicate le modalità di accreditamento, i requisiti richiesti e alcune funzionalità operative della procedura "Gestione Deleghe".
Profilazione dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti abilitati
La profilazione dei consulenti del lavoro è stata effettuata mediante accordi con il relativo Ordine professionale, con l’obiettivo di mantenere costantemente aggiornata la lista degli abilitati e di recepire rapidamente eventuali variazioni comunicate dall’Ordine.
Analoghi accordi sono stati raggiunti con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In attesa di accordi analoghi con gli Ordini degli avvocati, i professionisti interessati a operare come intermediari nei confronti dell’INPS devono presentare apposita domanda alla Direzione centrale Entrate dell’INPS, in via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, allegando copia della comunicazione inviata alle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
La medesima domanda deve essere presentata anche da periti agrari e agronomi che intendano operare in nome e per conto di aziende agricole che utilizzano il sistema Uniemens.
Profilazione dei servizi e centri di assistenza fiscale delle associazioni di categoria
Per i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti da associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese è stata avviata una profilazione delle strutture da autorizzare, basata sull’identificazione effettuata dalle associazioni nazionali di riferimento.
Il documento evidenzia che, per essere abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979, i soggetti devono appartenere ad associazioni di categoria dotate di reale rappresentatività. A sostegno di tale impostazione viene richiamato il vademecum sul libro unico del lavoro pubblicato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali il 5 dicembre 2008, che esclude associazioni fittizie o non rappresentative create al solo fine di eludere la disciplina della legge n. 12/1979.
Viene inoltre richiamato l’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua, tra i soggetti rilevanti, le seguenti categorie:
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel CNEL e istituite da almeno dieci anni;
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle del CNEL, se riconosciute di rilevanza nazionale con decreto del Ministero delle finanze, in ragione del numero degli associati pari ad almeno il 5% degli appartenenti alla categoria, iscritti nei registri camerali, e dell’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
- organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere precedenti, previa delega della propria associazione nazionale.
Le richieste di accreditamento devono essere inviate alla Direzione centrale Entrate dell’INPS, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, corredate dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32. Sarà poi cura della Direzione centrale, verificata la sussistenza dei requisiti dell’associazione, inviare la modulistica necessaria per censire le strutture da abilitare, i relativi responsabili, i possibili sub-delegati e le altre informazioni utili alla profilazione.
Sub-abilitazioni e richiesta del PIN per i dipendenti delegati
Il documento richiama quanto chiarito nella circolare n. 28/2011: se gli intermediari autorizzati intendono delegare uno o più lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti verso l’Istituto, devono utilizzare l’apposita applicazione per attribuire le sub-abilitazioni.
La stessa funzionalità sarà resa disponibile anche ai datori di lavoro che intendano delegare uno o più dipendenti, come già indicato al punto 2.1 della circolare richiamata.
Viene inoltre reso disponibile il modulo che i soggetti subdelegati devono utilizzare per richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, individuato come modulo SC62, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto. Tuttavia, il PIN da solo non consente di operare: è necessario che il dante causa attivi la sub-delega tramite l’apposita procedura informatizzata.
Nuove funzionalità della procedura "Gestione Deleghe"
La procedura "Gestione Deleghe", accessibile dal sito istituzionale, consente ai soggetti abilitati di comunicare una o più deleghe all’INPS, revocare una delega già inserita nel sistema e creare subdeleghe a favore di propri collaboratori.
Dal 12 settembre scorso la procedura è stata implementata con la funzionalità di "Caricamento Massivo", che consente agli intermediari abilitati di predisporre i moduli di attribuzione delle deleghe da parte dei datori di lavoro caricando più numeri di matricola in un file txt o csv.
Una volta completato il caricamento, il sistema genera un file pronto per la stampa contenente le deleghe relative alle matricole inserite. L’intermediario può quindi stampare tali deleghe affinché siano sottoscritte dai deleganti.
Dopo aver acquisito la delega firmata dal datore di lavoro, l’intermediario deve accedere nuovamente alla procedura per validare le deleghe, assumendosi la responsabilità della dichiarazione di avvenuta sottoscrizione.
Nel sito istituzionale, nell’area "Aziende consulenti e professionisti", sono disponibili il manuale utente della procedura di caricamento massivo delle deleghe esplicite e i tracciati necessari per utilizzarla.
Consultazione degli attestati e certificati di malattia
Il documento ribadisce che la delega attivata tramite l’apposita applicazione abilita allo svolgimento di tutti i servizi in nome e per conto del delegante.
Richiamando la circolare n. 117/2011, si precisa inoltre che gli intermediari che abbiano ricevuto da un datore di lavoro una delega generale per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti dell’INPS, e che abbiano comunicato tale delega all’Istituto tramite l’applicazione informatizzata prevista dalla circolare n. 28/2011, possono accedere anche alla procedura di consultazione dei certificati di malattia.
Le relative funzionalità risultano già disponibili, per cui gli intermediari possono consultare i certificati di malattia relativi ai datori di lavoro dai quali hanno ricevuto delega generale.
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