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Messaggio

Messaggio numero 17933 del 19-09-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che le Autorità Portuali, pur essendo enti pubblici non economici, non beneficiano dell’esonero dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria in mancanza di uno specifico provvedimento ministeriale, poiché il loro rapporto di lavoro non presenta la stabilità d’impiego richiesta. Le sedi INPS devono quindi notificare l’obbligo contributivo e recuperare gli eventuali omessi versamenti nei limiti della prescrizione.

Obbligo contributivo per disoccupazione involontaria delle Autorità Portuali

Obbligo contributivo delle Autorità Portuali per la disoccupazione involontaria

Il documento precisa il regime applicabile alle Autorità Portuali in materia di contribuzione contro la disoccupazione involontaria, prendendo le mosse da un precedente chiarimento del 4 febbraio 2011 sui contributi di malattia e maternità. L’istruttoria svolta conduce a confermare che, in via generale, tali enti sono tenuti al versamento del contributo DS, salvo il ricorrere di una specifica esenzione ministeriale per stabilità d’impiego.

Quadro normativo di riferimento

Dal 1° gennaio 2009, l’art. 20, commi 4, 5 e 6, della legge n. 133/2008 ha esteso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, anche quando il rapporto di lavoro sia assistito da stabilità d’impiego.

Resta tuttavia fermo l’art. 32, lettera b), della legge n. 264/1949, che continua a prevedere l’esonero per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra le quali rientrano anche gli enti pubblici non economici, purché il rapporto di lavoro sia caratterizzato da stabilità d’impiego.

Nozione e accertamento della stabilità d’impiego

La stabilità d’impiego non è presunta in via automatica, ma deve risultare secondo la procedura prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 818/1957, richiamato dalla circolare n. 178/1982. Il documento distingue due modalità di accertamento:

  • riconoscimento "ex lege", quando la stabilità sia desumibile direttamente dalle norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
  • accertamento ministeriale, quando non ricorrano le condizioni per il riconoscimento automatico, mediante provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con effetti dalla data della domanda presentata dall’amministrazione interessata.

La giurisprudenza richiamata considera sussistente la stabilità d’impiego quando il personale goda di uno stato giuridico che impedisca la cessazione del rapporto salvo giusta causa ex art. 2119 c.c. o altri motivi tassativamente predeterminati e restrittivi. È richiamata anche la nota ministeriale n. 52293 del 7 aprile 2004, che richiede:

  • una normativa di rapporto che preveda casi puntuali e ristretti di cessazione del rapporto, come eccezioni a una garanzia generale del posto di lavoro;
  • che il licenziamento sia ammesso solo per giusta causa ex art. 2119 c.c., e non anche per giustificato motivo ex art. 3 della legge n. 604/1966, poiché quest’ultimo comporta una discrezionalità incompatibile con la stabilità d’impiego.

Applicazione alle Autorità Portuali

Le Autorità Portuali, in quanto enti pubblici non economici, sono soggette all’art. 32, lettera b), della legge n. 264/1949, ma possono essere esonerate dal contributo solo se il rapporto dei dipendenti sia assistito da stabilità d’impiego.

Il documento osserva però che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali è disciplinato da un apposito CCNL, predisposto in base ai criteri generali del D.M. 7 ottobre 1996. Tale decreto prevede che nella parte normativa del contratto sia espressamente indicata la possibilità di risolvere i rapporti di lavoro in attuazione della legge n. 604/1966 e successive modificazioni.

In particolare, l’art. 35 del vigente CCNL Lavoratori portuali, oltre ai casi di licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., contempla un’ampia casistica di licenziamenti per motivi disciplinari, elaborata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966. Questa previsione è ritenuta incompatibile con il riconoscimento "ex lege" della stabilità d’impiego.

Conclusione sull’obbligo contributivo

Poiché il regime contrattuale dei dipendenti delle Autorità Portuali non consente il riconoscimento automatico della stabilità d’impiego, e in assenza di uno specifico provvedimento ministeriale di esonero ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 818/1957, le Autorità Portuali sono tenute al versamento della contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Adempimenti delle sedi territoriali

Le sedi territorialmente competenti devono:

  • notificare alle Autorità Portuali interessate l’obbligo di versamento della contribuzione DS;
  • procedere, nei casi di omesso versamento, al recupero delle somme dovute;
  • rispettare i vigenti limiti di prescrizione in materia di contributi.

Testo integrale

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