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Messaggio

Messaggio numero 18291 del 26-09-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando il ricovero esclude o sospende l’indennità di accompagnamento: esclusione per ricovero gratuito in istituto e per ricoveri di lunga degenza o riabilitativi, ma non per day-hospital. Precisa inoltre i criteri per considerare gratuito o a pagamento il ricovero, le particolarità di RSA e Hospice, gli obblighi di dichiarazione annuale ICRIC e la disciplina dei certificati per disabili intellettivi e minorati psichici.

Chiarimenti sull’indennità di accompagnamento in caso di ricovero

Chiarimenti sull’indennità di accompagnamento in caso di ricovero

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi rivolti alle strutture periferiche INPS sull’applicazione della disciplina dell’indennità di accompagnamento quando l’assistito è ricoverato. Vengono distinti i casi di ricovero gratuito, ricovero a pagamento, ricovero in RSA, Hospice e day-hospital, nonché gli adempimenti dichiarativi connessi.

Disciplina generale del ricovero e indennità di accompagnamento

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità non spetta inoltre in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

Il documento richiama il principio secondo cui il ricovero non incide sul riconoscimento del diritto in sé, ma sull’erogazione della prestazione per il periodo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non necessiti dell’accompagnatore. In caso di ricovero gratuito, la prestazione continua a essere riconosciuta, ma il pagamento viene sospeso per la durata della condizione di ricovero.

Nozione di ricovero gratuito e ricovero a pagamento

Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere o istituti con retta o mantenimento totalmente a carico di un ente pubblico. È considerato gratuito anche il ricovero in cui eventuali contribuzioni private siano versate esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

È invece ricovero a pagamento quello nel quale:

  • l’interessato, o chi per lui, versa l’intera retta;
  • l’interessato versa solo una parte della retta, mentre l’altra parte è sostenuta da un ente pubblico.

In tali casi, per conservare l’indennità di accompagnamento, l’interessato deve produrre una documentazione idonea rilasciata dall’istituto o dalla comunità di ricovero, dalla quale risultino sia l’esistenza sia l’entità del contributo a carico di enti pubblici e quella a carico dell’interessato o dei familiari.

Ricoveri in strutture pubbliche, RSA e strutture riabilitative

Con riferimento ai ricoveri presso strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, il documento precisa che, in linea generale e ferma restando la necessità di valutare i singoli casi, i ricoveri in strutture autorizzate dalle Regioni con funzioni socio-sanitarie di assistenza agli anziani, come le residenze sanitarie assistenziali (RSA), non sono equiparati ai ricoveri in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica.

Le RSA assicurano prestazioni post-ospedaliere orientate:

  • al mantenimento delle capacità funzionali residue;
  • al recupero dell’autonomia;
  • al raggiungimento o mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita.

Le spese sono ripartite tra SSN e utenti secondo percentuali determinate dalle Regioni. Pertanto, non si considera gratuito il ricovero quando vi è compartecipazione alle spese e pagamento di rette giornaliere da parte del disabile. Se invece la quota dell’interessato resta a carico di un’altra amministrazione pubblica, il ricovero deve considerarsi gratuito.

Hospice e effetti sull’indennità

Il documento descrive l’Hospice come struttura sanitaria destinata all’assistenza e alle cure di malati che non possono trascorrere a domicilio le fasi terminali della malattia, che necessitano di un adeguamento della terapia o che devono essere seguiti fino al decesso.

Le cure in Hospice sono rivolte a pazienti in fase terminale che, temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare adeguata oppure presentano sintomi difficili da controllare a domicilio. La degenza in Hospice è gratuita per il cittadino e le spese sono integralmente a carico del SSN; di conseguenza, per tutto il periodo di effettiva permanenza nella struttura, l’indennità di accompagnamento non è erogabile.

Day-hospital

Non è considerato ricovero il day-hospital, che viene qualificato come ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento. Pertanto tale forma di assistenza non determina sospensione della prestazione.

Dichiarazione di responsabilità e dichiarazione ICRIC

L’interessato, tramite la dichiarazione di responsabilità prevista dall’art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dalla legge n. 106/2011, e ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso positivo, indicarne la durata.

I periodi di ricovero devono essere dichiarati annualmente all’INPS mediante:

  • dichiarazione ICRIC resa al CAF;
  • oppure, per i possessori di PIN dispositivo, tramite la procedura online disponibile sul sito www.inps.it nella funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.

Ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si considerano soltanto i ricoveri pari o superiori a 30 giorni. Il documento richiama a sostegno di tale criterio le disposizioni in materia già adottate dagli enti concessori prima del trasferimento della funzione all’Istituto e la sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22–29 aprile 1991, che fa riferimento a una disciplina ministeriale che non prevedeva la sospensione per ricoveri inferiori al mese.

Certificato medico per disabili intellettivi e minorati psichici

L’art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che i disabili intellettivi e i minorati psichici siano obbligati, entro il 31 marzo, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico, valido per tutta la durata della vita dei soggetti interessati.

Il documento precisa che non vi sono elementi per limitare la redazione di tali certificati ai soli medici specialisti o ai medici incaricati di un pubblico servizio: può certificarli qualsiasi medico iscritto all’albo professionale.

Quanto ai contenuti, il certificato deve:

  • indicare chiaramente la diagnosi delle infermità ascrivibili a disabilità intellettiva o minorazione psichica;
  • riguardare infermità con carattere di permanenza, inteso come previsione ragionevole di non modificabilità migliorativa nel tempo;
  • descrivere patologie di gravità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione.

Il documento precisa infine che non rileva la coincidenza con le patologie che avevano originariamente determinato il diritto alla concessione del beneficio economico.

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