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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: della sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, n. 306/2024, depositata il 05.04.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 3008/2023 r.g.;

Giustizia amministrativa202500953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, n. 306/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 306/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente dell’importo nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, chiedendo, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero l’8 aprile 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato il 17 gennaio 2025. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente le somme dovute in forza del titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’integrale saldo. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    500 euro per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo

    Consente di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l’azione quando il titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione al comando giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà provvedere dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il ritardo nell’esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza anche quando la controversia presenta carattere seriale e ridotta complessità, potendo tali elementi incidere sulla liquidazione del relativo importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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