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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16147/2020 del 28/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Campania che aveva respinto l'appello dell'Agenzia volto ad ottenere la riforma della decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti degli ex soci del Consorzio Misto Circello s.cons. a r.l. per debiti tributari del consorzio riferiti agli anni 1998-1999. L'Agenzia contestava che i singoli soci fossero comunque responsabili per le obbligazioni del consorzio; la questione centrale riguardava la disciplina della responsabilità per debiti assunti da un consorzio costituito in forma di società a responsabilità limitata e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei consorziati dopo l'estinzione della società consortile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, trattandosi di consorzio costituito nella forma di società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde primariamente la società con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2472 c.c. e dell'art. 2615-ter c.c.; non è emersa una fattispecie di abuso della forma societaria che potesse comportare la deroga a tale regime. Inoltre, dopo la cancellazione/estinzione la responsabilità dei soci opera nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione (se nulla è stato distribuito, non opera responsabilità ulteriori). I motivi successivi relativi all'art. 2909 c.c. e alla sospensione ex art. 295 c.p.c. sono stati ritenuti inammissibili perché non attinenti alla ratio decidendi effettiva. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1192 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente ma non determinante: il giudice non ha rinvenuto fondamento nella normativa richiamata per affermare la responsabilità dei singoli soci del consorzio costituito in forma di S.r.l.

  • art. 1705 c.c.

    Ricordato tra le norme contestate dall'Agenzia, senza che la Corte lo ritenga idoneo a mutare la regola della responsabilità limitata della società consortile in forma societaria

  • art. 2615 c.c.

    Disciplina la responsabilità dei consorzi in generale: principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (primo comma) e, se l'obbligazione è assunta per conto dei singoli consorziati, responsabilità solidale di questi ultimi (secondo comma). La Corte ha distinto il caso del consorzio "generico" da quello costituito in forma societaria.

  • art. 2615-ter c.c.

    Stabilisce che se il consorzio assume veste societaria valgono le regole del tipo societario adottato; la Corte ha applicato questa norma per ricollegare il trattamento della responsabilità a quello previsto per la S.r.l.

  • art. 2472 c.c.

    Norma tipica della S.r.l. secondo cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio; la Corte ha applicato questa regola al consorzio costituito in forma di S.r.l., escludendo la responsabilità diretta dei soci salvo i limiti della liquidazione

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia in relazione all'esistenza di analoghi giudizi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché l'esistenza di altri procedimenti non è stata assunta come ratio decidendi autonoma

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato per chiedere la sospensione del processo in attesa dell'esito di altri giudizi; la Corte ha ritenuto il doglianza inammissibile perché la sospensione non era necessaria dato che le ragioni decisorie non dipendevano da quegli altri procedimenti

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente per censurare la mancata sospensione: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per le ragioni indicate, non ravvisando violazione di tale profilo

Massime di principio

  • Se un consorzio ha forma societaria (es. S.r.l.) si applicano le regole proprie del tipo societario: per le obbligazioni sociali risponde principalmente la società con il suo patrimonio (art. 2472 c.c. coordinato con art. 2615-ter c.c.).
  • La responsabilità dei singoli consorziati esiste solo se le obbligazioni sono state assunte per conto dei singoli consorziati o, dopo l'estinzione della società, nei limiti delle somme loro distribuite in sede di liquidazione; se nulla è stato distribuito non opera responsabilità ulteriore.
  • Occorre sempre verificare i patti consortili e l'attività concreta svolta per distinguere le operazioni svolte in esecuzione della causa mutualistica da quelle quali esercizio di autonoma attività commerciale della società consortile: in presenza di un uso abnorme o fittizio della veste societaria per eludere obbligazioni fiscali, può rendersi necessario valutare diversamente la responsabilità.
  • La cancellazione/estinzione della società non estingue i debiti; si determina un fenomeno successorio che può trasferire la responsabilità ai soci nei limiti e secondo le regole (liquidazione, responsabilità limitata o illimitata preesistente).
  • La mera esistenza di giudizi analoghi instaurati da altri soggetti non impone automaticamente la sospensione del processo: la rilevanza dipende dal ruolo che tali procedimenti assumono rispetto alla ratio decidendi del caso concreto.
  • Se il consorzio è privo di personalità giuridica valgono regole diverse: precedenti giurisprudenziali su consorzi senza personalità non si possono automaticamente applicare ai consorzi costituiti in forma societaria.

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