Cassazione Civile, Ordinanza n. 06440/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un istituto bancario, poi succeduto da una società cessionaria del credito, agì contro un notaio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una falsa attestazione resa dal professionista in occasione di due mutui concessi a una società: il notaio aveva dichiarato che sugli immobili ipotecati a garanzia non gravavano altre formalità pregiudizievoli, mentre in realtà risultavano già iscritte due ipoteche anteriori in favore di altro creditore. Il notaio chiamò in causa i propri assicuratori. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello fu accertato l'errore del notaio, ma fu comunque negato il risarcimento per difetto di prova del danno, ritenendosi non dimostrato che il credito ipotecario della banca non avesse trovato capienza nella procedura esecutiva a causa della priorità dell'altra ipoteca. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la documentazione già prodotta dimostrasse sia l'esistenza sia l'ammontare del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo generico, senza specificare in quale punto la sentenza impugnata violasse le norme richiamate, e senza confrontarsi con le puntuali ragioni della Corte d'appello sulla mancanza di prova del danno. Inoltre, la censura fondata su documenti del merito non rispettava l'onere di autosufficienza, perché non riproduceva o individuava adeguatamente i documenti richiamati né spiegava come essi avrebbero colmato le lacune probatorie evidenziate dai giudici di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non entra nel merito della responsabilità contrattuale perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro del danno risarcibile; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale per l'inammissibilità del motivo
art. 115 c.p.c.
la violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura
art. 116 c.p.c.
anche qui la censura è ammissibile solo in caso di utilizzazione indebita delle prove legali o di attribuzione di valore vincolante a prove liberamente valutabili; non basta dissentire dalla lettura delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente le ragioni della censura e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la semplice contrapposizione di un diverso apprezzamento non basta
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare e, se necessario, riprodurre o localizzare puntualmente gli atti e documenti posti a fondamento della censura, così da consentire il controllo di legittimità
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'onere di deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso va assolto con indicazioni idonee a identificare la fase del giudizio di merito in cui essi sono stati prodotti o formati
art. 380-bis.1 c.p.c.
le parti hanno depositato memoria nella fase camerale; norma richiamata solo come riferimento procedurale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 360 c.p.c.
richiamato con riferimento al vizio di violazione di legge dedotto in ricorso, che deve essere specificamente argomentato
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato per affermare che il principio di autosufficienza non deve trasformarsi in eccessivo formalismo, ma resta necessario indicare chiaramente contenuto e collocazione degli atti richiamati
art. 2697 c.c.
citato in via giurisprudenziale nel richiamo ai principi sull'onere della prova, senza che la Corte si pronunci nel merito sulla sua applicazione concreta
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge deve essere specifico: non basta elencare le norme asseritamente violate, ma occorre spiegare in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse e con la loro interpretazione giurisprudenziale.
- La deduzione di errori nella valutazione delle prove non integra di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, prova d'ufficio fuori dai limiti consentiti o attribuisce efficacia legale a elementi che ne sono privi.
- Quando il ricorso si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, il ricorrente deve indicarne con precisione il contenuto essenziale e la collocazione processuale; il mero rinvio a un fascicolo o a documenti genericamente elencati non consente il controllo di legittimità.
- Il principio di autosufficienza non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede comunque una descrizione puntuale e un riferimento idoneo a individuarne la presenza nel processo di merito.
- In tema di risarcimento del danno, la doglianza sulla prova del pregiudizio non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella del giudice di merito: occorre misurarsi con tutte le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata.
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