Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2402/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202302010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Inerzia del Comune di Rosolini nell'esecuzione dell'obbligo di riqualificazione urbanistica accertato con sentenza e successiva inerzia del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto una sentenza che dichiarava l'obbligo del Comune di procedere alla riclassificazione urbanistica delle sue aree mediante l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, nominando un commissario ad acta per il caso di inerzia dell'amministrazione. Poiché il Comune è rimasto inerte, il commissario si è insediato; tuttavia, secondo il ricorrente, l'unico atto compiuto e depositato consisteva nella comunicazione di avvio del procedimento del 12 giugno 2024. Con istanza-reclamo depositata il 23 aprile 2026, il ricorrente ha quindi denunciato l'inerzia del commissario ad acta. Il reclamo era stato notificato a un indirizzo PEC del commissario non risultante dai pubblici registri, anziché presso la sede di servizio, il Comune di Noto, o altro domicilio digitale ricavabile da pubblici elenchi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'inerzia del commissario ad acta. Ha rilevato che la notificazione dell'istanza-reclamo era stata effettuata presso un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri e, pertanto, ha assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per procedere alla corretta notificazione del reclamo al commissario ad acta, presso la sede di servizio o altro domicilio digitale risultante da pubblici elenchi. Ha rinviato la causa all'udienza camerale del 18 novembre 2026 e disposto le comunicazioni di rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all'inerzia di un commissario ad acta, il reclamo deve essere correttamente notificato al commissario presso la sede di servizio o altro domicilio digitale ricavabile da pubblici elenchi; la notificazione a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non è idonea a instaurare validamente il contraddittorio.
  • Quando la notificazione del reclamo al commissario ad acta è irregolare, il giudice può assegnare alla parte reclamante un termine per rinnovarla correttamente e rinviare la trattazione della causa, senza decidere ancora sull'inerzia denunciata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoPiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.