Sentenza n. 1926/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione sanitaria al trasferimento di un punto di accesso di analisi cliniche dal Comune di Siracusa al Comune di Priolo Gargallo, nonché il parere favorevole presupposto; era inoltre contestato il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa a una società concorrente per il trasferimento di un punto di accesso di analisi cliniche e, con motivi aggiunti, il parere favorevole presupposto. Aveva inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti. Nel corso del giudizio la ricorrente si è fusa per incorporazione in altra società e la società incorporante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La società controinteressata ha aderito alla rinuncia; le amministrazioni resistenti ne hanno preso atto, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa si è opposta alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto che la fusione per incorporazione non determinasse l’interruzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata e prosegue senza soluzione di continuità nei rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; la fusione costituisce quindi una vicenda modificativo-evolutiva della medesima compagine societaria e non un fenomeno successorio, fermo l’onere di provare la qualità di incorporante ai fini della legittimazione processuale. Il giudice ha poi verificato che la rinuncia era stata notificata nel termine previsto, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e dal legale rappresentante della parte ricorrente. Sussistendo le condizioni formali previste dall’art. 84 c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 85 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione delle circostanze della controversia, della sua risalenza e della complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2504-bis c.c.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione
La fusione per incorporazione è qualificata come vicenda modificativo-evolutiva della medesima compagine societaria e non comporta interruzione né successione nel rapporto processuale; la società incorporante prosegue senza soluzione di continuità nel giudizio, dovendo provare la propria qualità per compiere atti processuali.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso produce l’estinzione quando è effettuata nelle forme prescritte, notificata nel termine previsto e sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, oltre che, nel caso concreto, dal legale rappresentante della parte ricorrente.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
La dichiarazione rituale di rinuncia comporta la definizione del giudizio mediante declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione non determina l’interruzione del processo amministrativo: la società incorporante subentra nella prosecuzione del medesimo rapporto processuale senza soluzione di continuità, poiché assume i diritti e gli obblighi della società incorporata anche nei rapporti processuali anteriori alla fusione.
- La società incorporante che intenda compiere atti processuali deve dimostrare la propria qualità, ma tale dimostrazione non implica l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale né una successione processuale in senso proprio.
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è notificata nel termine previsto e rispetta le forme prescritte dall’art. 84 c.p.a., inclusa la sottoscrizione del difensore munito di mandato speciale.
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