Sentenza del 05/02/2021 n. 2767 - Corte di Cassazione
Accertamento - Scissione societaria - Crediti tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA anno 2007) emesso nei confronti della societa' "Istituto di Vigilanza privata (------) s.r.l.", che aveva omesso di presentare le dichiarazioni e il cui reddito e' stato rideterminato induttivamente. L'Amministrazione considerava la societa' beneficiaria della successiva scissione responsabile per i debiti tributari della societa' scissa, in ragione della scissione parziale e della cancellazione della scissa. In primo grado il ricorso della societa' fu rigettato; in secondo grado la C.T.R. annullo' l'atto ritenendo non provato l'intento elusivo della scissione e ritenendo che la responsabilita' della beneficiaria fosse limitata al valore del patrimonio netto a essa assegnato ex art. 2506 quater c.c., comma 3. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso dell'Agenzia (1° e 4°), ha ritenuto operante il giudicato esterno (la precedente pronuncia della C.T.R. che aveva qualificato la scissione come elusiva) e ha affermato il principio secondo cui, in caso di scissione societaria parziale, per i debiti tributari della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le societa' partecipanti alla scissione ai sensi dell'art. 173, comma 13, del DPR n. 917/1986 e dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. Di conseguenza la sentenza della C.T.R. e' cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Sono compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; la soccombente e' condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' (Euro 38.000 piu' spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 173, comma 13
Stabilisce che, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione parziale, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le societa' partecipanti all'operazione; la Corte conferma la speciale disciplina tributaria che eccede i limiti della responsabilita' civile.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 15, comma 2
Conferma, dal punto di vista sistematico, la solidarieta' illimitata delle societa' partecipanti alla scissione per somme dovute per violazioni tributarie della scissa; rafforza la lettura speciale delle obbligazioni tributarie rispetto a quelle civili.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37-bis
Norma richiamata nell'avviso che attribuisce responsabilita' per debiti tributari a soggetti diversi; la Corte ha ritenuto assorbita la censura in presenza del giudicato esterno e della disciplina speciale del TUIR.
Codice civile, articolo 2506-bis e articolo 2506-quater
Prevedono limiti di responsabilita' delle partecipanti alla scissione in materia civilistica (es. responsabilita' entro il patrimonio netto assegnato); la Corte distingue chiaramente la disciplina civilistica da quella tributaria, che e' speciale e piu' gravosa.
Codice civile, articolo 2909
Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato esterno: la sentenza precedente che ha dichiarato l'operazione elusiva e inopponibile all'Amministrazione costituisce presupposto logico e vincolante anche per il successivo accertamento.
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiamato tra i motivi dedotti in subordine (rilevanza procedurale); la Corte ha ritenuto le questioni assorbite dalla accoglienza del giudicato e dalla disciplina tributaria speciale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 90 del 26 aprile 2018
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sull'art. 173 TUIR e art.15 D.Lgs. 472/1997, riconoscendo la legittimita' del diverso trattamento a favore dell'Erario e la possibilita' di rivalersi illimitatamente sulle societa' beneficiarie.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria parziale, i debiti tributari della societa' scissa connessi a periodi d'imposta anteriori all'operazione possono essere fatti valere dall'Erario in via solidaristica e illimitata su tutte le societa' partecipanti alla scissione; i limiti civilistici del trasferimento patrimoniale non proteggono automaticamente le beneficiarie rispetto alle pretese tributarie.
- Se una precedente sentenza ha definitivamente qualificato l'operazione straordinaria (es. scissione) come elusiva e inopponibile all'Amministrazione finanziaria, tale giudicato esterno puo' vincolare successivi procedimenti tributari quando l'elemento controverso abbia natura permanente.
- La disciplina tributaria e' speciale: nelle operazioni straordinarie si deve valutare il rischio che l'Amministrazione contesti l'operazione per elusivita' o per ostacolo alla riscossione; quindi e' fondamentale documentare motivazioni economiche valide e l'assenza di vantaggi fiscali per la corretta opponibilita' dell'operazione all'Erario.
- Anche quando le beneficiarie sono chiamate a rispondere in solido, resta salvo il diritto di regresso tra coobbligati (le societa' possono agire fra loro per la ripartizione delle somme pagate).
- In casi simili e' prudente verificare: la data di maturazione delle imposte (periodi d'imposta anteriori/ successivi alla scissione), la completezza delle dichiarazioni fiscali, la presenza di effettive ragioni economiche dell'operazione, e l'esistenza di precedenti giudicati che possano influire sull'opponibilita' dell'operazione all'Amministrazione.
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