Cassazione Civile, Ordinanza n. 05149/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con sentenza n. 12735/2025 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso di alcuni professionisti e aveva condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della controricorrente. Il difensore di quest'ultima ha poi proposto ricorso non notificato per la correzione della sentenza, deducendo che nel dispositivo era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese in suo favore, pur essendo tale richiesta contenuta nel controricorso. La controparte ha partecipato al procedimento di correzione come controricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale, ha corretto la propria sentenza n. 12735/2025 disponendo l'inserimento, nel dispositivo, della formula che riconosce la distrazione delle spese in favore dell'avvocato richiedente. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio per cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche se la parte controinteressata si oppone alla rettifica.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Norma richiamata unitamente agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. per fondare il procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza.
art. 288 c.p.c.
Norma richiamata unitamente agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione.
art. 391-bis c.p.c.
Norma richiamata quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione, poiché manca una situazione di soccombenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. è consentito integrare il dispositivo quando risulti omessa una statuizione richiesta e spettante, senza alterare l'assetto sostanziale deciso.
- Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non è un giudizio di soccombenza: non si liquidano le spese processuali ex art. 91 c.p.c., anche se la parte controinteressata si oppone alla rettifica.
- La distrazione delle spese può essere disposta in sede di correzione quando emerga dagli atti che il difensore l'aveva tempestivamente richiesta e la sentenza abbia omesso di provvedervi.
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