Cassazione Civile, Ordinanza n. 14259/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Un ex amministratore di condominio aveva promosso un giudizio ordinario chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'infondatezza delle ragioni poste a base del ricorso camerale con cui alcuni condomini avevano ottenuto la sua revoca, e in via subordinata il risarcimento dei danni all'immagine e delle spese sostenute. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto, rilevando che l'appellante non aveva censurato in modo specifico la statuizione di primo grado sulla mancata prova dell'esistenza e del quantum del danno e che, in ogni caso, la revoca dell'amministratore non dà luogo a tutela in forma specifica ma solo, eventualmente, a tutela risarcitoria per equivalente. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la corte territoriale avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado senza confrontarsi con le censure d'appello; 2) nullità e violazione degli artt. 669-octies e 669-quaterdecies c.p.c., sostenendo che il provvedimento di revoca avesse natura cautelare e che, pertanto, nel giudizio di merito dovesse potersi ottenere la revoca del provvedimento stesso. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, osservando che la motivazione d'appello era esistente e comprensibile, che la censura non colpiva la ratio decidendi fondata sul difetto di prova del danno e che sul punto relativo alla natura cautelare del procedimento si era formato giudicato interno. Ha inoltre applicato la disciplina sanzionatoria per ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, poiché la corte d'appello aveva spiegato che l'appellante non aveva fornito prova dell'an e del quantum del danno e si era limitato a contestare le ragioni della revoca. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché investiva un profilo coperto da giudicato interno e, comunque, non scalfiva la ratio decidendi della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre agli oneri di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1129 c.c.
È richiamato come base della revoca giudiziale dell'amministratore di condominio; le ipotesi previste configurano giusta causa di risoluzione ante tempus del rapporto e non attribuiscono all'amministratore un diritto alla stabilità dell'incarico.
art. 64 disp. att. c.c.
È richiamato come norma procedurale del ricorso per revoca dell'amministratore; il procedimento è descritto come camerale, rapido e non decisorio.
art. 132 c.p.c.
È richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione; la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
È richiamato come norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza e per violazione di legge.
art. 669-octies c.p.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina cautelare nel giudizio di merito; la censura è però ritenuta non pertinente e coperta da giudicato interno.
art. 669-quaterdecies c.p.c.
È invocato per sostenere che il procedimento di revoca dell'amministratore abbia natura cautelare; la Corte rileva che la questione era già stata decisa con giudicato interno.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica la condanna aggravata prevista quando la decisione di legittimità segue la proposta ex art. 380-bis c.p.c., qualificando la previsione come sanzione di abuso del processo.
art. 1723 c.c.
È richiamato per affermare che, salvo diverso patto, il mandato non è irrevocabile; quindi l'amministratore non ha un diritto alla stabilità dell'incarico.
art. 1725 c.c.
È richiamato per affermare che, se il mandato oneroso è revocato prima della scadenza senza giusta causa, può sorgere tutela risarcitoria.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla definizione accelerata e alla conseguente applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei casi di conformità tra proposta e decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o per relationem, purché resti autosufficiente.
- Nel giudizio ordinario promosso dall'amministratore di condominio revocato, il giudice può valutare incidenter tantum la sussistenza della giusta causa posta a base della revoca, ma la tutela eventualmente spettante è soltanto risarcitoria per equivalente, non in forma specifica.
- Il provvedimento di revoca dell'amministratore adottato in sede camerale non ha efficacia decisoria idonea a precludere la successiva tutela piena in sede contenziosa, ma ciò non implica che il giudizio ordinario possa trasformarsi in un riesame diretto del provvedimento di revoca.
- Chi agisce per il risarcimento dei danni deve allegare e provare non solo l'illegittimità della condotta altrui, ma anche l'esistenza del danno e il suo quantum; in difetto, la domanda può essere respinta anche senza affrontare ulteriori questioni logicamente preliminari.
- La revoca giudiziale dell'amministratore per le ipotesi tipiche previste dalla legge costituisce giusta causa idonea a escludere il risarcimento per anticipata cessazione del rapporto di mandato.
- La mancata specifica impugnazione di una ratio decidendi autonoma comporta l'inammissibilità del motivo che non la colpisce, anche quando siano prospettate ulteriori questioni di diritto sul piano astratto.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può comportare l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., configurando una forma tipizzata di abuso del processo.
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