Sentenza n. 1832/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro, adottato il 24 luglio 2025 e notificato il 28 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 5 novembre 2022 in prossimità della maggiore età e titolare di un permesso per minore età rilasciato il 7 dicembre 2022 con scadenza il 14 dicembre 2022, aveva presentato il 4 febbraio 2023 domanda di conversione in permesso per lavoro. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi del 18 aprile 2023, secondo cui mancavano il parere favorevole della Direzione generale competente del Ministero del Lavoro oppure l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni al prosieguo dell’affidamento, il ricorrente e i suoi legali avevano reiteratamente sollecitato il parere, senza ottenere risposta. Deduceva, con il primo motivo, che il parere costituisce un atto endoprocedimentale da acquisire a cura dell’amministrazione e che la sua mancata emissione non poteva essere imputata al richiedente né comportare automaticamente il rigetto: in assenza di parere, la Questura avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma. Con il secondo motivo lamentava l’omessa considerazione degli elementi di integrazione sociale e lavorativa prodotti durante il lungo procedimento, tra cui attività lavorative, corsi di lingua e alfabetizzazione e legami familiari con lo zio naturalizzato italiano, nonché l’aver valorizzato la pendenza di un procedimento penale non concluso per ricettazione, relativo al possesso di cuffie denunciate rubate, senza una valutazione complessiva della sua situazione. Il procedimento penale aveva udienza fissata per il 13 novembre 2026 e il casellario del ricorrente non riportava annotazioni; la stessa Questura aveva confermato che il reato contestato non era di per sé ostativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che il parere della Direzione generale competente sia un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito d’ufficio dall’amministrazione procedente, sicché la sua mancata emissione non può essere posta a carico del richiedente. Il parere è un prerequisito obbligatorio, ma non sempre vincolante: un parere negativo impedisce l’accoglimento, mentre un parere positivo o la mancata pronuncia lasciano alla Questura il compito di valutare discrezionalmente la domanda; la sola assenza del parere non legittima il rigetto. Nel caso concreto la Questura avrebbe dovuto acquisire il parere e, in mancanza di riscontro, procedere a un’autonoma valutazione. Ha inoltre rilevato che non risultavano reati ostativi e che l’amministrazione stessa aveva attestato la non ostatività, in sé, del reato oggetto del procedimento penale pendente. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato un compenso di euro 2.284,50, oltre spese generali e oneri accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Tale interpretazione, volta ad equiparare la mancata pronuncia del Comitato all’assenza assoluta di parere piuttosto che ad un parere negativo, depone peraltro a favore del superiore interesse del minore, come richiesto dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (che pone in risalto la necessità di valorizzare massimamente il percorso del minore) nonché dall’art. 24 Carta di Nizza, anch’esso posto a tutela dei diritti del minore
Il parere richiesto per la conversione del permesso del minore straniero non accompagnato è un prerequisito obbligatorio, ma la sua mancata emissione non equivale a un parere negativo e non giustifica da sola il rigetto. In tale ipotesi la Questura deve svolgere una valutazione autonoma della domanda.
art. 130 d.P.R. 115/2002
con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che l’onorario va quantificato nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50), cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
Nei giudizi in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale liquidato è ridotto della metà, con aggiunta delle spese generali e degli altri oneri accessori.
Massime di principio
- Il parere previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato è un atto endoprocedimentale che l’amministrazione procedente deve acquisire d’ufficio; il richiedente non può subire le conseguenze dell’inerzia dell’amministrazione competente a renderlo.
- Il parere negativo costituisce ostacolo alla conversione, mentre il parere positivo non elimina la valutazione dell’amministrazione procedente. In caso di mancata pronuncia, la Questura non può respingere l’istanza per la sola assenza del parere e deve valutarla autonomamente.
- La valutazione della domanda di conversione deve considerare gli elementi rilevanti emersi nel corso del procedimento; la pendenza di un procedimento penale non ancora concluso, quando il reato non è di per sé ostativo, non giustifica da sola il diniego.
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