Cassazione Penale, Ordinanza n. 36413/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto due ricorsi per cassazione, tramite distinti difensori, contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli. I motivi, sovrapponibili, lamentavano vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 62, quarto e quinto comma, c.p., nonché per la mancata determinazione della pena nei minimi edittali e secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Il testo non specifica i fatti oggetto del procedimento né il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo aspecifiche le doglianze perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla determinazione della pena secondo gli artt. 132 e 133 c.p. e sul diniego delle attenuanti generiche e di quelle previste dall'art. 62, quarto e quinto comma, c.p.; inoltre, la motivazione risultava esistente, lineare, coerente e conforme alla disamina dei dati probatori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 62, quarto e quinto comma, c.p.
si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena, determinata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., e sulle motivate e congrue ragioni relative al rigetto delle circostanze attenuanti generiche e speciali di cui all’art. 62, quarto e quinto comma, cod. pen.
Il diniego delle attenuanti speciali è stato ritenuto adeguatamente motivato; le censure del ricorrente sono state dichiarate aspecifiche perché non si confrontavano con tale motivazione.
si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena, determinata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. è stata giudicata congruamente motivata; la contestazione generica della mancata applicazione dei minimi edittali non superava la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È aspecifico il motivo di ricorso che denuncia il difetto di motivazione o la violazione di legge senza confrontarsi con le ragioni effettivamente esposte nella sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena sono sindacabili in cassazione nei limiti del vizio denunciato; una motivazione esistente, coerente e congrua rispetto ai criteri legali non può essere superata da una contestazione meramente assertiva.
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