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Sentenza

Sentenza n. 12134/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza In data 14.03.2025 il Tribunale di Roma – Sez. Lav. condannava il M.I.M. a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta Docenti, per un valore pari ad euro 1.000,00. Ad oggi il M.I.M. risulta risulta essere inadempiente rispetto all’obbligo sancito dal Tribunale di Roma. Si chiede, dunque, ordinare l’ottemperanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito della Sent. n 3214/2025 del 17.03.2025 – Rg 42705/2024 – Trib. Roma – Sez. Lavoro prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo la generazione del buono spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 pari ad euro 1.000,00. Nominare per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Raffaele de Chiara.

Giustizia amministrativa202508851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all’attivazione della Carta elettronica, con provvista pari a euro 1.000,00, oltre alle spese del giudizio civile. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la generazione del buono di spesa e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare l’inesecuzione del titolo. Il TAR ha verificato la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, tra la notifica e la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione: il titolo giudiziale era stato notificato all’Amministrazione presso la sede reale e il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché la sentenza del Tribunale di Roma non era stata eseguita e tale circostanza non era controversa, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone, per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e l’avvio dell’azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto come condizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro.

  • art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016

    È richiamato quale disposizione relativa alla generazione del buono di spesa della Carta Docenti, oggetto dell’esecuzione richiesta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando l’Amministrazione non contesta e non ha dato esecuzione a un giudicato che impone l’erogazione di somme o l’attivazione di un beneficio, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio, individuando gli adempimenti necessari.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’Amministrazione competente per materia, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’Amministrazione nell’ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso autonomo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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