Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33592/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti hanno acquistato pro indiviso un'area che in precedenza era stata concessa in comodato alla Prefettura per la realizzazione di un'elisuperficie di emergenza e per consentire il completamento del procedimento di esproprio. Dopo la disdetta del comodato e la protrazione dell'occupazione, hanno agito per ottenere prima il risarcimento del danno commisurato al valore di mercato del terreno e poi, con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in via subordinata, la restituzione dell'area e il ristoro per la temporanea privazione del godimento. In primo grado il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva del Ministero ma ha condannato il Prefetto a un importo comprensivo sia del valore dell'area sia del danno da occupazione. In appello, i proprietari hanno censurato la pronuncia per ultrapetizione e omessa decisione sulla restituzione; le amministrazioni hanno riproposto il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'opera era stata consegnata al Comune e che quest'ultimo era subentrato nei rapporti derivanti dal comodato. La Corte d'appello ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendo non provata la cessione del comodato al Comune e, soprattutto, ha qualificato la domanda restitutoria come lecita emendatio libelli. In Cassazione, il ricorso deduceva: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per la ritenuta necessità di nuovo deposito documentale e per l'apprezzamento della prova; violazione delle norme sulla cessione del contratto e sul comodato (art. 40 l.r. Sicilia n. 2/2002, art. 14 l. n. 225/1992, artt. 1350, 1406, 1407 e 1809 c.c.) per avere escluso il subentro del Comune; violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile, come emendatio, la domanda subordinata di restituzione dopo che era stata proposta inizialmente solo la domanda risarcitoria per equivalente; nonché un quarto motivo sull'art. 2933 c.c., rimasto assorbito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata non conteneva statuizioni sfavorevoli nei suoi confronti. Dichiara inammissibili anche il primo e il secondo motivo del ricorso del Prefetto, poiché la decisione di merito sulla legittimazione passiva si fondava su una ratio autonoma e sufficiente, cioè il mancato assenso del comodante alla cessione del contratto, e le censure miravano in sostanza a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove. Accoglie invece il terzo motivo: una volta che il danneggiato abbia scelto la tutela risarcitoria per equivalente in relazione a un'occupazione usurpativa, tale scelta implica rinuncia al diritto dominicale e non consente, neppure in via subordinata e come mera emendatio libelli, di introdurre la domanda restitutoria, perché le due tutele sono incompatibili. La sentenza d'appello è quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese, restando assorbito il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nel merito delle statuizioni impugnate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per censurare errori processuali relativi alla decisione sulla domanda modificata.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    consente il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla cessione del contratto e sulla consegna dell'area.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e la considerazione di fatti asseritamente non contestati.

  • art. 40 legge Regione Siciliana n. 2/2002

    invocato dalla parte ricorrente a sostegno del preteso subentro del Comune nei rapporti relativi all'area.

  • art. 14 legge n. 225/1992

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme che avrebbero disciplinato il trasferimento della posizione contrattuale all'ente locale.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di forma della cessione del contratto relativo a bene immobile.

  • art. 1406 c.c.

    richiamato in tema di cessione del contratto e del consenso del contraente ceduto.

  • art. 1407 c.c.

    richiamato in relazione alle modalità di efficacia della cessione contrattuale nei confronti del contraente ceduto.

  • art. 1809 c.c.

    richiamato in tema di comodato, per sostenere la disciplina del rapporto e del suo trasferimento.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la Corte di merito aveva qualificato la domanda restitutoria successiva come emendatio libelli; la Cassazione ha escluso che, in presenza di una precedente scelta della tutela risarcitoria per equivalente, la domanda restitutoria possa essere introdotta come mera modifica della domanda.

  • art. 2933 c.c.

    motivo di ricorso rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se diretto contro una parte che non risulta destinataria di alcuna statuizione sfavorevole nella sentenza impugnata, difettando l'interesse ad agire in impugnazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, la censura che non colpisce specificamente tale ratio è inammissibile, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque travolgere la sentenza.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione presuntiva dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Nell'ipotesi di occupazione usurpativa della pubblica amministrazione, la scelta della tutela risarcitoria per equivalente comporta rinuncia implicita al diritto dominicale e preclude la successiva azione restitutoria sul medesimo bene.
  • La domanda di restituzione del bene non può essere introdotta come mera emendatio libelli se è incompatibile con la domanda risarcitoria per equivalente già esercitata in via principale, pur se fondata sui medesimi fatti storici.
  • L'eventuale modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. è ammissibile solo quando restano fermi i fatti costitutivi e non venga introdotta una pretesa incompatibile con quella originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.