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Sentenza

Sentenza n. 12091/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - dell’elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l’odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 18 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell’avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 18 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 13 e 28; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 9, 13 e 28, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati in data 12 maggio 2026, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026 con cui l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 3 aprile 2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16 marzo 2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 9 aprile 2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202601090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta con attribuzione di 18/30, mancato superamento della soglia di 21/30, esclusione dal concorso e successive graduatorie e atti di assegnazione delle sedi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, contestando i quesiti nn. 9, 13 e 28 del questionario e chiedendo la rettifica in aumento del punteggio, l’inclusione nella graduatoria e il risarcimento in forma specifica. Con il primo motivo ha sostenuto che il quesito n. 9, relativo alla necessità dell’intervento degli operatori di cancelleria nella ricezione telematica degli atti penali, fosse ambiguo, poiché l’intervento sarebbe eventuale ma comunque parte del procedimento in caso di anomalie. Con il secondo motivo ha dedotto che il quesito n. 13, relativo al sinonimo del verbo “inferire”, ammettesse più risposte corrette, tra cui “arguire” e “infliggere”. Con il terzo motivo ha contestato il quesito n. 28 sull’orario di apertura al pubblico delle cancellerie, richiamando la diversa disciplina dell’art. 162 della legge n. 1196/1960, come modificato dal d.l. n. 90/2014. Con i motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria di merito, le graduatorie dei vincitori e rettificate, nonché gli avvisi relativi all’assunzione e all’assegnazione delle sedi, deducendone l’illegittimità derivata dalla pretesa illegittimità della prova. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e della Presidenza del Consiglio e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha dichiarato fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuta estranea all’iter concorsuale, imputabile alla Commissione Ripam e al Ministero della Giustizia; ha invece respinto l’eccezione riferita al Ministero, quale amministrazione presso cui i vincitori avrebbero instaurato il rapporto di servizio. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che la formulazione dei quiz e la valutazione delle risposte rientrino in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta. Ha escluso l’ambiguità del quesito n. 9, richiamando un precedente conforme della stessa Sezione: l’intervento della cancelleria non è normalmente necessario, ma è richiesto solo in caso di anomalie che blocchino il sistema; pertanto la risposta “Sì, occorre” era errata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse, poiché anche l’eventuale attribuzione di due ulteriori punti avrebbe portato il ricorrente a 20/30, comunque al di sotto della soglia di 21/30; mancava quindi la prova di resistenza. I motivi aggiunti sono stati respinti perché rivolti contro graduatorie e atti successivi solo in via derivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in solido a favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti temporali, il contraddittorio e l’istruttoria.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la motivazione mediante richiamo a un precedente conforme, utilizzato per escludere l’ambiguità del quesito n. 9.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e inclusione in graduatoria; la domanda è stata respinta per l’infondatezza delle censure.

  • art. 13-bis, comma 2, d.m. n. 44/2011

    Interpretato nel senso che, nella ricezione telematica degli atti penali, l’intervento degli operatori di cancelleria normalmente non è necessario ed è richiesto solo in caso di anomalie che blocchino il sistema.

  • art. 162 legge n. 1196/1960

    “Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate”

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul quesito n. 28; il motivo non è stato esaminato nel merito per carenza di interesse.

  • art. 51 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

    “Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate”

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ambiguità del quesito n. 28; la relativa doglianza è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali con quesiti a risposta multipla, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella formulazione delle domande e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova.
  • Un quesito a risposta multipla deve essere chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; l’amministrazione non può formulare domande tali da costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • Quando la contestazione di un quesito non può comunque consentire al candidato di raggiungere la soglia minima richiesta per il superamento della prova, le ulteriori censure sui quesiti sono improcedibili per carenza di interesse, in applicazione della prova di resistenza.
  • Gli atti della procedura concorsuale sono imputabili, ai fini della legittimazione passiva, alle amministrazioni effettivamente coinvolte nell’iter selettivo e all’amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio; è invece priva di legittimazione passiva l’amministrazione del tutto estranea alla procedura.
  • L’impugnazione delle graduatorie e degli atti successivi è infondata quando sia proposta esclusivamente in via derivata dall’illegittimità della prova concorsuale, ove tale illegittimità sia stata esclusa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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