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Sentenza

Sentenza n. 1820/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 2036/2025, limitatamente al mancato pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 2036/2025 del TAR Catania, divenuta definitiva dopo la notificazione del 30 giugno 2025. Tale sentenza aveva ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, relativa al diritto del ricorrente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. L’Amministrazione ha attribuito la sola Carta Docente, per il valore di euro 1.500,00, omettendo di corrispondere le spese giudiziali. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento parziale del giudicato e chiesto l’ordine di integrale esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese del nuovo giudizio. Il TAR ha precisato che, sebbene la motivazione della precedente sentenza desse atto della richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, tale distrazione non era stata disposta nel dispositivo; prevalendo il dispositivo e non essendo stata proposta istanza di correzione, il diritto azionato dal ricorrente al pagamento delle spese non era venuto meno. L’Amministrazione, non costituita, non ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell’obbligo di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 2036/2025, corrispondendo al ricorrente le spese di lite ivi liquidate, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’adempimento relativo alle spese. In applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, mentre gravava sull’Amministrazione l’onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio. Il TAR ha nominato, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni per provvedere al pagamento. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo richiama quale base processuale del giudizio e adotta l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto; i fatti impeditivi, modificativi o estintivi devono essere provati dalla parte che li eccepisce. Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il titolo esecutivo e l’inadempimento, spettava all’Amministrazione dimostrare l’estinzione o l’inefficacia dell’obbligo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già attribuito all’interessato in esecuzione del precedente giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente prova l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato e deduce il mancato adempimento, l’Amministrazione deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo; in mancanza, l’azione è fondata.
  • L’esecuzione del giudicato deve essere integrale e comprende anche il capo della pronuncia relativo alla rifusione delle spese di lite, non potendo l’Amministrazione ritenersi adempiente per avere eseguito soltanto la statuizione principale.
  • Ai fini dell’individuazione dell’obbligo esecutivo, prevalgono le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza; la mancata riproduzione nel dispositivo di una richiesta di distrazione delle spese impedisce di considerare disposta tale distrazione, ma non elimina il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese liquidate.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione debitrice.
  • Il dirigente dell’amministrazione nominato commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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