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Sentenza

Sentenza n. 1483/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 365/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l'INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 365/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987. La sentenza era stata notificata all'INPS il 17 giugno 2024, non era stata impugnata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante i solleciti del 30 settembre 2025 e del 14 aprile 2026, l'INPS non aveva provveduto né al ricalcolo e pagamento dell'indennità né alla corresponsione degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS, benché regolarmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando dalla documentazione prodotta la definitività del giudicato, il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e la persistente inerzia dell'INPS. Ha ordinato all'ente di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, procedendo al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e al relativo pagamento, oltre agli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato di adeguata professionalità, da attivarsi entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese sono state compensate, con restituzione da parte dell'INPS del contributo unificato effettivamente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell’INPS ad ottemperare alla sentenza dell’intestato Tar n. 365 del 2024, provvedendo, in favore del ricorrente, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all’art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987 e al relativo pagamento, oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute fino al soddisfo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    è, altresì, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;

    L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987

    procedendo al ricalcolo dell’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387 del 1987

    L'esecuzione del giudicato impone di includere i sei scatti stipendiali previsti dalla norma nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991

    oltre alla corresponsione degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;

    Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994

    oltre alla corresponsione degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;

    La disciplina richiamata conferma il regime di corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria per le somme oggetto di pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l'amministrazione non esegue una sentenza amministrativa passata in giudicato, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere specifiche attività esecutive entro un termine determinato, individuando puntualmente il contenuto della prestazione dovuta in conformità al giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione.
  • Quando il giudicato riconosce il diritto alla rideterminazione di un'indennità di buonuscita includendo specifiche componenti retributive, l'amministrazione deve procedere al ricalcolo e al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali secondo il regime normativo applicabile e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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