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Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 3469 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di liquidazione e rettifica - Valore immobile - Rideterminazione - Criteri OMI - Natura - Atto ricognitivo - Effetti probatori - Prova contraria del contribuente - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione del valore di un immobile effettuata dall’Amministrazione sulla base dei criteri e dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il contribuente contesta che tali valori possano essere utilizzati come prova automatica e imperativa dell’effettivo valore di mercato o dell’occultamento del corrispettivo dichiarato.

La decisione

La sentenza afferma che i criteri OMI non hanno natura imperativa e non costituiscono, da soli, prova dell’occultamento del prezzo. Essi rappresentano soltanto un’ipotesi sintomatica e un atto ricognitivo del valore di mercato, paragonabile ai listini delle agenzie immobiliari e agli studi di settore. Di conseguenza, il contribuente può fornire prova contraria per dimostrare che il valore effettivo dell’immobile è diverso da quello desunto dai parametri OMI.

Norme richiamate

  • Criteri e valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)

    I criteri fissati dall’OMI non hanno natura imperativa, ma valgono come ipotesi sintomatica, e non come prova, di occultamento da parte del corrispettivo.

    I valori OMI costituiscono elementi presuntivi o indicativi del valore di mercato, ma non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’occultamento del corrispettivo o a fondare automaticamente la rettifica fiscale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 21764/2009

    I parametri OMI hanno valore meramente indiziario e devono essere valutati insieme ad altri elementi, lasciando al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 20256/2008

    I dati OMI sono assimilabili a listini immobiliari e studi di settore: costituiscono atti ricognitivi del mercato, ma non prove vincolanti del valore effettivo dell’immobile.

Massime di principio

  • In una controversia sul valore di un immobile, l’Amministrazione non può fondare la rettifica esclusivamente sui valori OMI senza ulteriori elementi concreti e specifici.
  • I valori OMI hanno funzione indicativa e presuntiva, non automatica o imperativa; devono essere considerati nel contesto delle caratteristiche effettive dell’immobile e della compravendita.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione producendo documentazione sul reale stato, ubicazione, consistenza, qualità, condizioni di mercato e prezzo dell’immobile.
  • La presenza di uno scostamento rispetto ai valori OMI non dimostra, da sola, l’occultamento del corrispettivo né legittima automaticamente una maggiore pretesa fiscale.
  • Per sostenere una rettifica, l’Amministrazione dovrebbe indicare ulteriori circostanze oggettive e verificabili che rendano inattendibile il valore dichiarato.

Testo integrale

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