Cassazione Civile, Sentenza n. 5390/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla legittimazione passiva per il rimborso di somme pagate dal concessionario a titolo di indennità di esproprio: CO.GE.RI. contestava che, per effetto delle norme sul trasferimento delle competenze (d.P.C.M. 21/02/2001 e successive modifiche), la responsabilità e la legittimazione passiva spettassero solo all'ANAS per il contenzioso instaurato anteriormente al 31/12/2000, mentre la Regione sosteneva di essere parte legittimata. Il nodo interpretativo riguardava se il termine del 31/12/2000 si riferisse al momento di instaurazione del contenzioso o ai fatti e agli atti cui il contenzioso si riferisce (ossia alla anteriorità dei fatti/atti relativi ai beni trasferiti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di CO.GE.RI.. Ha ritenuto infondato il motivo che invocava il principio del giudicato e che le pregresse statuizioni a favore della Regione avessero effetto preclusivo, perché la questione è essenzialmente esegetica e non attiene ai presupposti fattuali già accertati. Sulla questione normativa ha confermato l'interpretazione secondo cui l'art. 3, comma 3 del d.P.C.M. va inteso nel senso che la permanenza della legittimazione di ANAS dipende dall'anteriorità dei fatti e degli atti relativi ai beni trasferiti (ossia che tali fatti/atti siano anteriori al 31/12/2000), e non dalla data di instaurazione del contenzioso; conseguentemente l'azione promossa successivamente può comunque ricadere nella deroga che mantiene ANAS come soggetto passivo se i fatti/atti sono anteriori a quella data. La Corte ha dichiarato inammissibili come nuove alcune argomentazioni contrattuali sollevate in via tardiva e ha compensato integralmente le spese, dichiarando anche la sussistenza dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente ove dovuto.
Norme richiamate
d.P.C.M. 21 febbraio 2001, art. 3, comma 3
"Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori ... Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"
La Corte interpreta la norma nel senso che il criterio rilevante è l'anteriorità dei fatti e degli atti relativi ai beni trasferiti (ossia che tali fatti/atti siano anteriori al 31/12/2000). Non è richiesto che il contenzioso sia stato instaurato entro tale data: anche se la causa è iniziata dopo, se la controversia riguarda fatti/atti anteriori al 31/12/2000 la legittimazione processuale resta in capo all'ANAS.
d.P.C.M. 21 settembre 2001
Richiamato come testo modificativo/di coordinamento del d.P.C.M. 21/02/2001; conferma la formulazione dell'art. 3, comma 3 nella parte interpretata dalla Corte.
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101, comma 1
Richiamato come riferimento normativo sul trasferimento di competenze verso enti regionali/ANAS; la norma è utilizzata per collocare i rapporti trasferiti e il relativo contenzioso.
art. 12 preleggi
Invocato in tema di interpretazione normativa: la Corte conferma il primato dell'interpretazione letterale e sistematica per definire il senso della disposizione regolamentare.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'interpretazione di clausole contrattuali (convenzione di concessione). La Corte non è entrata nel merito perché la questione contrattuale è stata dedotta tardivamente e quindi inammissibile in sede di cassazione.
Convenzione di concessione (1.9.1982), art. 20, n. 3
Richiamata da CO.GE.RI. per sostenere l'obbligo della Regione al rimborso delle somme; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza inammissibile per novità non trattata nei precedenti gradi.
art. 378 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per chiedere la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto inesistente un contrasto giurisprudenziale genuino e ha respinto la richiesta di rimessione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato in relazione all'eventuale vizio per omesso esame di documenti; la Corte osserva che tale vizio non è stato sviluppato come denuncia autonoma e non è stato adeguatamente posto in cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la Corte dichiara sussistere i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente ove dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire quale soggetto sia legittimato passivamente dopo trasferimenti di beni a regioni o enti locali, occorre considerare se i fatti e gli atti relativi ai beni siano antecedenti alla data-limite prevista dalla norma (qui 31/12/2000): se lo sono, la competenza/legittimazione resta in capo all'ente originario (ANAS), anche se il contenzioso è instaurato successivamente.
- L'espressione 'instaurato' nella disposizione va letta in connessione con il resto della frase: la norma mira a preservare la responsabilità per fatti/atti antecedenti alla scadenza, non a richiedere che la causa sia stata promossa entro tale termine.
- Questioni interpretative pure della norma non sono risolte dal giudicato formato in procedimenti che non hanno affrontato esplicitamente il medesimo problema giuridico; il giudicato opera solo se il punto era già stato decisivo e fatto oggetto di accertamento.
- In cassazione non sono ammissibili nuove questioni fattuali o difese contrattuali non dedotte e trattate nei gradi di merito; le doglianze nuove verranno dichiarate inammissibili.
- Quando si contesta la legittimazione passiva in materia di trasferimento di competenze è fondamentale documentare e dimostrare la tempistica dei fatti e degli atti (date degli atti impugnati, pubblicazione bandi, progettazioni, ordini) per inquadrare correttamente la questione nel perimetro della deroga normativa.
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