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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06237/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di appalto di servizi presso la quale la Corte d'appello aveva accertato che l'impresa appaltatrice aveva svolto un mero ruolo di interposizione di manodopera, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo all'appaltante, oltre al relativo inquadramento e alle differenze retributive. La società ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: (1) ha dedotto la violazione del giudicato esterno, sostenendo che la sentenza definitiva resa nel precedente giudizio promosso dai lavoratori contro l'appaltatrice, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione, avrebbe precluso la successiva azione di accertamento del rapporto alle dipendenze dell'appaltante; (2) ha dedotto la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, assumendo che l'impugnazione del licenziamento entro 60 giorni sarebbe stata insufficiente a evitare la decadenza dall'azione contro l'appaltante; (3) ha dedotto la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 116 c.p.c., censurando l'apprezzamento probatorio della Corte d'appello, che avrebbe ritenuto illecita l'interposizione sulla base del mero invio di ordini e direttive da parte dei preposti dell'appaltante, senza distinguere tra direttive imprenditoriali e mere indicazioni esecutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la precedente sentenza sul licenziamento intimato dall'appaltatrice producesse un giudicato esterno preclusivo rispetto all'azione di accertamento del rapporto nei confronti dell'appaltante, rilevando che le vicende del rapporto formale non impediscono di far valere il diverso rapporto sostanziale con il datore effettivo o plurimo. Ha poi affermato che la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non opera automaticamente per il solo licenziamento intimato dal datore formale, ma richiede, per l'azione contro l'appaltante, un atto scritto con cui quest'ultimo neghi la titolarità del rapporto; in mancanza di tale atto, la decadenza non decorre. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato nella parte di diritto, ribadendo i criteri di genuinità dell'appalto e di illiceità dell'interposizione di manodopera, e inammissibile nella parte in cui mirava a rivalutare il merito dell'istruttoria, già adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla decisione relativa al licenziamento intimato dal datore formale non preclude l'azione di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti del diverso datore sostanziale o effettivo.

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010

    La decadenza per l'impugnazione del licenziamento non opera automaticamente rispetto all'azione contro l'appaltante; è necessario un atto scritto dell'appaltante che neghi la titolarità del rapporto perché inizi a decorrere il termine decadenziale.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    L'appalto è genuino solo se l'appaltatore organizza autonomamente mezzi e lavoro, assume il rischio d'impresa e non subisce interventi direttivi e di controllo dell'appaltante sui propri dipendenti; nell'appalto labour intensive occorre una reale organizzazione autonoma del risultato appaltato.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, che resta insindacabile in cassazione se la motivazione di merito è adeguata.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La reintegrazione disposta nel giudizio contro il datore formale tutela la permanenza del rapporto formalmente in essere, ma non esclude l'azione diretta ad accertare un diverso rapporto sostanziale.

  • art. 1, commi 47 ss., L. n. 92/2012

    Il rito seguito nel precedente giudizio di impugnazione del licenziamento non attribuisce, di per sé, efficacia preclusiva all'azione successiva contro il datore di lavoro effettivo.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato relativo alla legittimità o illegittimità del licenziamento intimato dal datore formale non impedisce, di regola, al lavoratore di agire contro il soggetto che assuma essere il datore di lavoro effettivo per l'accertamento del rapporto sostanziale.
  • L'azione diretta a far dichiarare la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'appaltante è soggetta alla decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 solo se l'appaltante abbia negato per iscritto la titolarità del rapporto; il solo licenziamento del datore apparente non basta.
  • Un appalto di opere o servizi è genuino solo se l'appaltatore dispone di una reale organizzazione autonoma dei mezzi e del lavoro, assume il rischio d'impresa e non si limita a fornire mera manodopera sotto la direzione sostanziale dell'appaltante.
  • Nell'appalto ad alta intensità di manodopera, la verifica della genuinità richiede di accertare l'esistenza di una struttura imprenditoriale autonoma e di un risultato di servizio autonomamente organizzato; non è sufficiente la sola presenza di molti lavoratori o la loro specifica professionalità.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge o sull'art. 116 c.p.c. in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato l'apprezzamento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

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