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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14243/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha verificato che l'atto depositato rispondeva ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.; poiché la rinuncia era stata accettata dalla parte resistente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c., in ragione dell'adesione del controricorrente alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3863/2020. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però raggiunto un accordo transattivo, dichiarando di voler porre fine alla lite mediante rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e accettazione da parte del controricorrente. È stato quindi depositato un atto con cui la ricorrente ha rinunciato alla domanda e al relativo ricorso per cassazione, con previsione di compensazione di spese e compensi, e il resistente ha accettato tale rinuncia alle medesime condizioni.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se presentata con atto idoneo e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza dell'adesione del controricorrente alla rinuncia non viene adottata una pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formalizzata con atto sottoscritto dalle parti e dai difensori, se conforme ai requisiti di legge e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
  • L'intervenuta transazione tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la controparte accetta espressamente la rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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