Cassazione Civile, Ordinanza n. 15596/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Nel 2015 alcuni proprietari di fondi rustici agirono contro i proprietari di un fondo a quota superiore chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un franamento verificatosi il 5 novembre 2014. Gli attori sostenevano che la frana fosse stata innescata da opere edilizie abusivamente realizzate sul fondo sovrastante, consistenti in un fabbricato, spazi di pertinenza, percorsi pedonali e una strada carrabile, con conseguente alterazione del naturale deflusso delle acque meteoriche. In primo grado, espletata c.t.u., il Tribunale riconobbe un concorso causale delle opere dei convenuti nella misura del 37,5% e accolse parzialmente la domanda, condannando i convenuti al risarcimento e all'eliminazione della stradella. In appello, però, a seguito di nuova c.t.u., la Corte d'appello riformò integralmente la decisione e rigettò le domande, attribuendo l'evento soprattutto a un evento meteorologico eccezionale, alle condizioni geologico-strutturali e idrogeologiche del versante e a una condotta idrica di terzi. I soccombenti in appello ricorsero per cassazione con due motivi: 1) nullità della c.t.u. d'appello e della sentenza per violazione del contraddittorio, dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché il consulente avrebbe individuato una terza causa della frana riferita a un soggetto estraneo al giudizio, mai evocato dalle parti; 2) motivazione apparente/nullità della sentenza, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla nuova c.t.u. senza confrontarla criticamente con la prima consulenza e senza considerare le contestazioni dei consulenti di parte e il rilievo delle opere abusive rispetto al deflusso delle acque.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il principio sulla consulenza tecnica d'ufficio richiamato dai ricorrenti riguardava l'acquisizione di documenti, mentre nel caso concreto la c.t.u. aveva svolto sopralluoghi e ispezioni legittimamente nell'ambito del quesito; soprattutto, l'accertamento compiuto dal consulente non introduceva un fatto principale che gravasse sulla prova dei convenuti, ma escludeva il nesso causale tra le opere dei convenuti e il danno, tema che restava a carico degli attori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque infondato, perché la motivazione della sentenza era comprensibile e non apparente; la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze peritali, non consentita in cassazione. La Corte ha ribadito che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'adesione del giudice a una delle consulenze non è censurabile per la sola mancata giustificazione della preferenza, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non individuato, poiché le critiche dei ricorrenti riguardavano valutazioni tecniche e non un fatto storico-naturalistico omesso. Condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della c.t.u. e della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero vizio processuale rilevante nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è censurabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né la richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio non è stato ritenuto leso, perché gli accertamenti del consulente erano ricompresi nel thema decidendum e non introducevano un tema estraneo.
art. 115 c.p.c.
La violazione del principio dispositivo è stata esclusa, poiché il consulente non ha provato fatti principali nuovi a carico delle parti, ma ha valutato il nesso causale dedotto in giudizio.
art. 116 c.p.c.
La Corte ha escluso che la sentenza avesse violato il principio di valutazione delle prove, poiché il motivo mirava sostanzialmente a contestare il risultato della valutazione tecnica.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è stato escluso, perché la sentenza conteneva una motivazione comprensibile e non meramente grafica.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il nesso causale tra le opere dei convenuti e il danno restava a carico degli attori; i convenuti non erano tenuti a dimostrare una causa diversa della frana.
art. 913 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al deflusso delle acque, ma senza che la Corte ne fondasse la decisione su una specifica applicazione sostanziale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U. n. 3086 del 2022
Richiamata sul potere del c.t.u. di acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio, ma ritenuta non pertinente al caso concreto.
Cass. Sez. U. nn. 8053-8054 del 2014
Richiamate per definire il vizio di motivazione apparente o omessa, limitato ai casi in cui la motivazione sia in concreto mancante o incomprensibile.
Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016
Richiamata sulla deducibilità della violazione dell'art. 115 c.p.c. secondo criteri rigorosi.
Cass. n. 11892 del 2016
Richiamata quale precedente in tema di violazione dell'art. 115 c.p.c.
Cass. n. 8429 del 2021
Richiamata per affermare che, in presenza di consulenze contrastanti, l'adesione del giudice alla seconda è sufficiente se la consulenza contiene gli elementi logici della decisione.
Cass. n. 31511 del 2022
Richiamata per ribadire che il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non la diversa valutazione delle perizie.
Cass. n. 34053 del 2023
Richiamata in motivazione per la nozione di eccezione, contrapposta alla mera difesa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro la sentenza che aderisca a una consulenza tecnica d'ufficio non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze peritali; è necessario indicare un vero omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- La consulenza tecnica d'ufficio, quando svolge sopralluoghi e accertamenti nei limiti del quesito, può valutare la dinamica causale del danno senza violare il contraddittorio o il principio dispositivo, purché non introduca fatti principali estranei all'onere probatorio delle parti.
- In materia di responsabilità per danni da evento franoso, l'attore che agisce in risarcimento deve provare il nesso causale tra le opere del convenuto e il danno; il convenuto non ha l'onere di dimostrare una causa alternativa del sinistro se si limita a contestare la fondatezza della pretesa.
- La motivazione è apparente solo quando manchi in concreto o sia obiettivamente incomprensibile; non lo è quando la parte contesti semplicemente la sufficienza o la correttezza della valutazione tecnica compiuta dal giudice.
- Quando vi siano consulenze tecniche contrastanti, il giudice può aderire alla seconda relazione se essa consente di comprendere il percorso logico della decisione; il mancato richiamo analitico della prima consulenza non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
- Nel paradigma attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono sindacabili le valutazioni tecniche o scientifiche in sé, ma solo l'omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15535/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_civile · 11 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15537/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_civile · 11 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15538/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_civile · 11 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15543/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_civile · 11 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15544/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_civile · 11 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15556/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →