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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31952/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, confermato in appello dalla CTR della Campania dopo il rigetto del ricorso introduttivo. La CTR aveva ritenuto infondate le doglianze del contribuente circa il difetto di motivazione dell'atto, la completezza dell'istruttoria fondata anche su indagini finanziarie e accertamenti bancari, la correttezza della qualificazione di alcune fatture e la sussistenza di vizi formali o di calcolo nelle sanzioni. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more depositava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con attestazione di ricezione da parte dell'amministrazione, chiedendo che fosse dato atto dell'integrale pagamento o, in mancanza, un termine per depositare le quietanze. Il nucleo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda i motivi di ricorso nel merito, ma la sopravvenuta definizione agevolata e l'effetto estintivo del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha rilevato che il contribuente aveva depositato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, riferita proprio all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, e che l'istanza risultava ricevuta dall'amministrazione finanziaria. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui l'omessa notifica del diniego entro il termine perentorio previsto dal comma 12 comporta l'implicito accoglimento dell'istanza e l'estinzione del processo; ha aggiunto che non risultava depositata entro il 31/12/2020 l'istanza di trattazione prevista dal comma 13, con ulteriore causa estintiva. Le spese dell'intero giudizio sono state poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, se ricevuta dall'amministrazione e non seguita da tempestivo diniego notificato nel termine perentorio, comporta l'implicito accoglimento dell'istanza e l'estinzione del processo; inoltre, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 integra anch'essa causa di estinzione.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    conversione del d.l. n. 119 del 2018

    È richiamata come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

  • Cass., 9 gennaio 2024, n. 766

    È richiamata quale precedente conforme sul principio per cui l'omessa notifica del diniego nel termine perentorio determina l'implicito accoglimento dell'istanza e l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del diniego all'istanza del contribuente comporta l'effetto estintivo del giudizio, come conseguenza dell'implicito accoglimento della domanda di definizione.
  • La mancata presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso entro il termine fissato dalla disciplina speciale costituisce autonoma causa di estinzione del processo tributario.
  • Quando sopravviene una causa di estinzione del giudizio, la Corte di cassazione ne prende atto senza esaminare i motivi di ricorso nel merito, regolando le spese secondo quanto stabilito nel provvedimento estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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